Art. 33 
 
                         Funzioni dei Comuni 
 
    1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in  materia  di
installazione  ed  esercizio  degli  impianti  di  distribuzione  dei
carburanti per autotrazione. 
    Spetta ai Comuni il rilascio di: 
      a)  autorizzazioni  per  l'installazione   e   l'esercizio   di
distributori di carburanti per uso commerciale  sulla  rete  stradale
ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali; 
      b)  autorizzazioni  per  l'installazione   e   l'esercizio   di
distributori di carburante per uso privato; 
      c)  autorizzazioni  per  l'installazione   e   l'esercizio   di
distributori di carburanti destinati  all'esclusivo  rifornimento  di
natanti e di aeromobili e di distributori terra  -  mare  e  terra  -
aviosuperficie; 
      d) attestazioni per il prelievo  di  carburanti  in  recipienti
mobili presso distributori della rete ordinaria. 
    Ai Comuni competono inoltre: 
      a) il ricevimento della comunicazione  per  le  modifiche  agli
impianti stradali, autostradali e dei raccordi autostradali; 
      b) il ricevimento della comunicazione relativa al trasferimento
della titolarita' dell'autorizzazione relativa agli impianti; 
      c)  il   ricevimento   della   comunicazione   concernente   la
sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto; 
      d)  la  verifica  delle   cause   di   sospensione   temporanea
dell'esercizio dell'impianto; 
      e) gli adempimenti relativi al collaudo degli impianti; 
      f)  l'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   di   cui
all'articolo 52; 
      g)  l'identificazione   degli   impianti   in   condizioni   di
incompatibilita' territoriale e di inidoneita' tecnica; 
      h) la trasmissione alla struttura regionale competente di copia
dei provvedimenti amministrativi rilasciati e di ogni altro dato  che
la stessa ritenga utile acquisire.