Art. 33 Funzioni dei Comuni 1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione. Spetta ai Comuni il rilascio di: a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti per uso commerciale sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali; b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato; c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti e di aeromobili e di distributori terra - mare e terra - aviosuperficie; d) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria. Ai Comuni competono inoltre: a) il ricevimento della comunicazione per le modifiche agli impianti stradali, autostradali e dei raccordi autostradali; b) il ricevimento della comunicazione relativa al trasferimento della titolarita' dell'autorizzazione relativa agli impianti; c) il ricevimento della comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto; d) la verifica delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto; e) gli adempimenti relativi al collaudo degli impianti; f) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 52; g) l'identificazione degli impianti in condizioni di incompatibilita' territoriale e di inidoneita' tecnica; h) la trasmissione alla struttura regionale competente di copia dei provvedimenti amministrativi rilasciati e di ogni altro dato che la stessa ritenga utile acquisire.