Art. 36 
 
         Trasferimento della titolarita' dell'autorizzazione 
 
    1.  Il  trasferimento   della   titolarita'   del   provvedimento
abilitativo  alla  costruzione  e  all'esercizio   dell'impianto   e'
comunicato,  da  entrambe  le  parti,  al  Comune,  alla  Regione   e
all'Agenzia delle dogane competente  per  territorio  entro  quindici
giorni  dall'avvenuto  trasferimento  a  pena  di   sospensione   del
provvedimento stesso. 
    2.  La  comunicazione  contiene,  oltre  ai  dati  identificativi
dell'impianto, la documentazione idonea  a  dimostrare  il  passaggio
della proprieta', ovvero della disponibilita' dell'impianto,  nonche'
il possesso dei requisiti previsti per il soggetto subentrante. 
    3. Nel caso di impianti autostradali e su  raccordi  autostradali
la comunicazione contiene inoltre: 
      a) la dichiarazione di assenso da parte della societa' titolare
della concessione autostradale o dell'ente nazionale  per  le  strade
ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della  richiesta  di
assenso; 
      b) la documentazione o l'autocertificazione dalla quale risulti
che il soggetto subentrante e' in possesso dei requisiti  soggettivi,
nonche' della capacita' tecnico-organizzativa  ed  economica  di  cui
agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione  dell'articolo  16  del
decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in  legge,  con
modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la
disciplina   dei   distributori   automatici   di   carburante    per
autotrazione); 
      c) il parere dell'Agenzia delle dogane  competente  ovvero,  in
via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso.