Art. 36 Trasferimento della titolarita' dell'autorizzazione 1. Il trasferimento della titolarita' del provvedimento abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e' comunicato, da entrambe le parti, al Comune, alla Regione e all'Agenzia delle dogane competente per territorio entro quindici giorni dall'avvenuto trasferimento a pena di sospensione del provvedimento stesso. 2. La comunicazione contiene, oltre ai dati identificativi dell'impianto, la documentazione idonea a dimostrare il passaggio della proprieta', ovvero della disponibilita' dell'impianto, nonche' il possesso dei requisiti previsti per il soggetto subentrante. 3. Nel caso di impianti autostradali e su raccordi autostradali la comunicazione contiene inoltre: a) la dichiarazione di assenso da parte della societa' titolare della concessione autostradale o dell'ente nazionale per le strade ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso; b) la documentazione o l'autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante e' in possesso dei requisiti soggettivi, nonche' della capacita' tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione); c) il parere dell'Agenzia delle dogane competente ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso.