Art. 37 
 
                 Modifiche degli impianti esistenti 
 
    1. Si intende per modifica degli impianti esistenti  uno  o  piu'
dei seguenti tipi di intervento: 
      a)  la  sostituzione  di  colonnine  a  semplice  o  a   doppia
erogazione con altre rispettivamente a doppia o multipla erogazione e
viceversa; 
      b) l'aumento o la diminuzione del numero di colonnine; 
      c) il cambio di destinazione dei  serbatoi  e  delle  colonnine
erogatrici; 
      d) la sostituzione e la variazione sia  del  numero  che  della
capacita' di stoccaggio dei serbatoi interrati per il contenimento di
carburanti o di olio lubrificante; 
      e) l'aggiunta  di  nuovi  prodotti  erogabili  ivi  compresi  i
biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili; 
      f) l'inserimento dell'olio lubrificante, se mancante; 
      g)    l'installazione    di    apparecchiature     self-service
postpagamento; 
      h)    l'installazione    di    apparecchiature     self-service
prepagamento; 
      i) l'estensione delle apparecchiature self-service prepagamento
ad altri prodotti gia' autorizzati; 
      j) l'installazione di apparecchiature  per  la  ricarica  delle
auto elettriche; 
      k) le opere e gli interventi di adeguamento dell'impianto  alle
norme fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria. 
    2. Gli interventi di modifica di cui al comma 1  sono  realizzati
in conformita' al relativo progetto  e  nel  rispetto  delle  vigenti
norme  di  sicurezza  e  di  quelle  fiscali  e   sono   soggetti   a
comunicazione, preventivamente alla loro realizzazione, al Comune, ai
Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti per territorio
ai fini dell'aggiornamento del certificato incendi  e  della  licenza
dell'Agenzia delle dogane. 
    3. La comunicazione di cui al comma 2,  trasmessa  almeno  trenta
giorni prima dell'inizio lavori, oltre che degli elaborati tecnici di
progetto idonei a descrivere gli  interventi,  e'  corredata  di:  a)
dichiarazione, redatta da un tecnico competente e  abilitato  per  la
sottoscrizione del progetto,  che  gli  interventi  sono  conformi  a
quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  fiscale  e  di
sicurezza sanitaria, ambientale e  stradale,  e  sono  realizzati  su
impianto per il quale siano escluse  condizioni  di  incompatibilita'
territoriale di cui all'articolo 41; b) copia del progetto presentato
al Comando provinciale dei vigili del fuoco per  gli  adempimenti  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011. 
    4. Per  gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  la
comunicazione di cui ai commi 2  e  3  deve  essere  trasmessa  anche
all'ARPA, deve specificare la data prevista di inizio dei  lavori  di
sostituzione serbatoi e deve comprendere una relazione di analisi del
terreno interessato e dell'acqua di falda, al fine di  verificare  la
presenza di eventuali inquinamenti dovuti a perdite pregresse. 
    5. Sugli impianti in condizioni di incompatibilita'  territoriale
di cui all'articolo 41 e sugli impianti per i quali sia stata data la
comunicazione di cui all'articolo 42 non  possono  essere  effettuati
interventi di modifica, fermo restando quanto previsto per le ipotesi
di adeguamento spontaneo di cui all'articolo 43. 
    6. Tutti gli impianti esistenti come  definiti  all'articolo  34,
entro sei mesi dall'entrata in vigore  della  presente  legge  devono
essere   dotati   di   apparecchiature   self-service    prepagamento
funzionanti autonomamente 24 ore su 24, nonche', entro  dodici  mesi,
di apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto  elettriche;
si applicano le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5. 
    7. Dell'adempimento di cui al comma 6 e'  data  comunicazione  al
Comune competente e alla Regione entro quindici giorni dalla fine dei
relativi lavori.