Art. 39 Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali 1. Il Comune rilascia idonea attestazione per il prelievo di carburanti in recipienti agli utenti interessati. L'attestazione indica, tra l'altro, l'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorita' sanitaria, nonche' quelle dei Vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti. 2. La domanda deve essere corredata dell'indicazione dell'impianto presso il quale si intende effettuare il rifornimento e di idonea autocertificazione attestante la proprieta' di mezzi, impianti e attrezzature non rifornibili direttamente presso gli impianti stradali ma solo sul posto di lavoro. 3. Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validita' di un anno e possono essere rinnovate.