Art. 39 
 
  Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali 
 
    1. Il Comune rilascia idonea  attestazione  per  il  prelievo  di
carburanti in  recipienti  agli  utenti  interessati.  L'attestazione
indica,  tra  l'altro,  l'impianto  presso  il  quale  devono  essere
effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni  dell'autorita'
sanitaria,  nonche'  quelle  dei  Vigili  del  fuoco  concernenti  la
sicurezza degli impianti e dei recipienti. 
    2.   La   domanda   deve   essere   corredata    dell'indicazione
dell'impianto presso il quale si intende effettuare il rifornimento e
di idonea  autocertificazione  attestante  la  proprieta'  di  mezzi,
impianti e  attrezzature  non  rifornibili  direttamente  presso  gli
impianti stradali ma solo sul posto di lavoro. 
    3. Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno  validita'  di  un
anno e possono essere rinnovate.