Art. 40 
 
                       Disciplina urbanistica 
 
    1.  Gli  strumenti  urbanistici  comunali,  avuto  riguardo  alle
condizioni ambientali, paesaggistiche, storiche e architettoniche del
territorio,  nonche'  di  sicurezza  stradale  e  sanitaria,  possono
stabilire in quali ambiti di territorio e' esclusa  la  realizzazione
degli  impianti  e  possono,  altresi',  individuare  gli  ambiti  di
localizzazione  preferenziali  per  l'installazione  degli   impianti
stessi indicando criteri, requisiti e caratteristiche per  la  scelta
delle  specifiche  localizzazioni,  nonche'  eventuali   prescrizioni
tecniche,  progettuali  e  realizzative  per  la  costruzione   degli
impianti. 
    2.  Nei  casi  in  cui  lo  strumento  urbanistico  comunale  non
disciplini, ai sensi del comma 1, la realizzazione degli impianti  di
distribuzione di carburante, ovvero  nei  casi  in  cui  il  progetto
dell'impianto  non  risulti  compatibile  con  le  previsioni   dello
strumento urbanistico stesso e in sede di conferenza  di  servizi  il
rappresentante del Comune abbia espresso il suo  assenso  sulla  base
del previo parere favorevole espresso dal Consiglio  comunale,  fatte
salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela  della  salute,
paesaggio  e  beni  culturali,  l'autorizzazione  unica   costituisce
approvazione di variante  allo  strumento  urbanistico  stesso  senza
necessita' di esperire la relativa procedura di adozione; il progetto
definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica  e'  in  tali
casi integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante.  La
variante   non   comporta   apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio. 
    3. Il Comune, nei casi in cui preveda di riservare aree pubbliche
all'installazione degli impianti, stabilisce i criteri  per  la  loro
assegnazione tramite pubbliche gare.