Art. 41 Incompatibilita' territoriale e inidoneita' tecnica degli impianti esistenti 1. E' considerato incompatibile con il territorio l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie: a) e' situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati; b) e' privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati; c) e' localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci a Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su piu' strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati; d) e' localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati; e) e' privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati; f) e' localizzato a distanza non regolamentare, rispetto al vigente codice della strada, da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non e' possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune; g) e' situato, all'entrata in vigore della presente legge, in ambiti degli strumenti urbanistici comunali vigenti nei quali e' esclusa la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti; la disposizione non trova applicazione agli impianti attualmente attivi realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in conformita' all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale. 2. E' considerato in situazione di inidoneita' tecnica: a) l'impianto esistente che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorche' assimilabile a impianto non presidiato, a stazione di servizio o a stazione di rifornimento, non rispetti le norme in essa contenute e le caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), f) e g), con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonche' di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6; b) l'impianto parzialmente o totalmente privo di verifiche fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria; c) l'impianto, ancorche' dotato di collaudo in corso di validita', per il quale il Comune o altro ente, nell'ambito delle rispettive competenze, abbia in ogni tempo accertato difformita', nelle materie di cui alla lettera b), tali da aver modificato le condizioni oggettive del collaudo stesso; qualora la difformita' sia rilevata da un ente diverso dal Comune, questo ne da' immediata comunicazione al Comune stesso.