Art. 41 
 
Incompatibilita' territoriale e inidoneita'  tecnica  degli  impianti
                              esistenti 
 
    1. E' considerato incompatibile con il territorio l'impianto  che
rientra in almeno una delle seguenti fattispecie: 
      a) e' situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in
modo permanente, all'interno dei centri abitati; 
      b) e' privo di  sede  propria  e  il  rifornimento  al  veicolo
avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati; 
      c) e' localizzato in corrispondenza di biforcazioni  di  strade
di uso pubblico con incroci a Y e ubicato sulla cuspide degli  stessi
con accessi su piu' strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati; 
      d) e' localizzato all'interno di curve aventi raggio minore  od
uguale a 100 metri, salvo si  tratti  di  unico  impianto  in  comuni
montani, al di fuori dei centri abitati; 
      e) e' privo di  sede  propria  e  il  rifornimento  al  veicolo
avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati; 
      f) e' localizzato a distanza  non  regolamentare,  rispetto  al
vigente codice della strada, da intersezioni o accessi  di  rilevante
importanza ai sensi delle norme in materia di  sicurezza  stradale  e
tutela  del  traffico  urbano  ed  extraurbano  e  non  e'  possibile
l'adeguamento ai fini  viari  a  causa  di  costruzioni  esistenti  o
impedimenti  naturali;  gli  indirizzi  per  l'identificazione  degli
accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono
stabiliti dal Comune; 
      g) e' situato, all'entrata in vigore della presente  legge,  in
ambiti degli strumenti urbanistici  comunali  vigenti  nei  quali  e'
esclusa  la  realizzazione  degli  impianti  di   distribuzione   dei
carburanti; la disposizione  non  trova  applicazione  agli  impianti
attualmente attivi realizzati successivamente all'entrata  in  vigore
della legge regionale  6  marzo  2002,  n.  8  (Nuove  norme  per  la
programmazione,  razionalizzazione  e  liberalizzazione  della   rete
regionale di distribuzione dei carburanti  e  per  l'esercizio  delle
funzioni amministrative), in conformita'  all'articolo  9,  comma  1,
della medesima legge regionale. 
    2. E' considerato in situazione di inidoneita' tecnica: 
      a) l'impianto esistente che, decorso  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  ancorche'  assimilabile  a
impianto non presidiato, a stazione  di  servizio  o  a  stazione  di
rifornimento,  non  rispetti  le  norme  in  essa  contenute   e   le
caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 34, comma 1,  lettere
e), f) e g), con  l'esclusione  dell'obbligo  dell'installazione  dei
pannelli fotovoltaici sulle coperture,  nonche'  di  quello  relativo
all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento  di
cui all'articolo 37, comma 6; 
      b) l'impianto parzialmente  o  totalmente  privo  di  verifiche
fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria; 
      c)  l'impianto,  ancorche'  dotato  di  collaudo  in  corso  di
validita', per il quale il Comune o  altro  ente,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, abbia in  ogni  tempo  accertato  difformita',
nelle materie di cui alla lettera b),  tali  da  aver  modificato  le
condizioni oggettive del collaudo stesso; qualora la difformita'  sia
rilevata da un ente diverso  dal  Comune,  questo  ne  da'  immediata
comunicazione al Comune stesso.