Art. 43 
 
        Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti 
 
    1. Il titolare dell'impianto in  condizioni  di  incompatibilita'
territoriale o di inidoneita'  tecnica  puo'  presentare  al  Comune,
entro due mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un
proprio programma spontaneo di adeguamento  alla  normativa  vigente,
qualora  possibile,  ovvero  un  proprio  programma  di  chiusura   e
rimozione dell'impianto, anche articolati per  fasi  temporali  e  in
ogni caso da realizzarsi entro e non oltre un  anno  dall'entrata  in
vigore della presente legge. 
    2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura  dell'impianto
per motivi diversi da quelli di cui al comma 1 presenta al Comune  un
programma di chiusura volontaria e rimozione dell'impianto. 
    3. Il Comune verifica l'ammissibilita' dei programmi  di  cui  ai
commi 1 e 2 entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine
la verifica si intende resa in senso positivo. 
    4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito  negativo,  il
Comune comunica all'interessato gli elementi  carenti,  da  integrare
nel termine di quindici giorni. Nei successivi trenta giorni, qualora
il Comune non si esprima negativamente sul programma, la verifica  si
intende resa in senso positivo. 
    5. Il Comune verifica il rispetto dei programmi alla scadenza  di
ogni fase temporale. 
    6. L'inammissibilita' dei programmi verificati ai sensi del comma
3 e decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del  comma
4, nonche' la mancata esecuzione dei programmi secondo le modalita' e
le scadenze in essi previste,  comportano  la  decadenza  di  diritto
dell'autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione  e
il ripristino dello stato dei luoghi  da  eseguirsi  nel  termine  di
sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, il Comune provvede alla
demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.