Art. 43 Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti 1. Il titolare dell'impianto in condizioni di incompatibilita' territoriale o di inidoneita' tecnica puo' presentare al Comune, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un proprio programma spontaneo di adeguamento alla normativa vigente, qualora possibile, ovvero un proprio programma di chiusura e rimozione dell'impianto, anche articolati per fasi temporali e in ogni caso da realizzarsi entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura dell'impianto per motivi diversi da quelli di cui al comma 1 presenta al Comune un programma di chiusura volontaria e rimozione dell'impianto. 3. Il Comune verifica l'ammissibilita' dei programmi di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo. 4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni. Nei successivi trenta giorni, qualora il Comune non si esprima negativamente sul programma, la verifica si intende resa in senso positivo. 5. Il Comune verifica il rispetto dei programmi alla scadenza di ogni fase temporale. 6. L'inammissibilita' dei programmi verificati ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 4, nonche' la mancata esecuzione dei programmi secondo le modalita' e le scadenze in essi previste, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.