Art. 44 
 
                 Chiusura e rimozione dell'impianto 
 
    1. Il provvedimento comunale di cui agli articoli 38, comma 5,  e
42, e i programmi di  cui  all'articolo  43,  commi  1  e  2,  devono
prevedere, definendo i tempi degli interventi:  a)  la  rimozione  di
tutte le attrezzature tecniche costituenti l'impianto sopra  e  sotto
il  suolo,  secondo  la  normativa  vigente;  b)  la  verifica  delle
condizioni del sito e l'eventuale bonifica, ai  sensi  delle  vigenti
norme, ovvero la rimozione di qualsiasi episodio, anche pregresso, di
inquinamento legato alle attivita' dell'impianto. 
    2. Il provvedimento o  il  programma  di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi per  conoscenza  alla  struttura  regionale  competente  in
materia di inquinamento.