Art. 45 Provvedimento accertativo finale di collaudo e collaudo in materia di carburanti 1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione carburanti autorizzati ai sensi della presente legge, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio dell'impianto, il Comune rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, previa presentazione al Comune da parte del titolare interessato, unitamente alla relativa richiesta, della seguente documentazione: a) atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneita' tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitari; b) certificazione del direttore dei lavori sulla conformita' dei lavori realizzati al progetto dell'impianto autorizzato. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 ha validita' di quindici anni. Alla scadenza di tale termine l'impianto deve essere provvisto di un nuovo provvedimento dichiarativo finale di collaudo richiesto dal titolare. 3. In attesa del provvedimento di cui al comma 1 l'impianto puo' essere esercito solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabile per un periodo massimo di pari durata su motivata richiesta dell'interessato, si considera accolta qualora il Comune entro trenta giorni dal suo ricevimento non ne comunichi il diniego, previa presentazione della seguente documentazione: a) certificazione del direttore dei lavori sulla conformita' dei lavori realizzati al progetto dell'impianto di distribuzione autorizzato; b) certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, nonche' la corretta esecuzione dei lavori in conformita' al progetto approvato; c) copia della ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformita' dei lavori come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 151/2011; d) copia della ricevuta del deposito della richiesta al competente Comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco; e) copia della ricevuta dell'Agenzia delle dogane competente del deposito della richiesta della licenza di esercizio se prevista. 4. In luogo del provvedimento di cui al comma 1 il titolare dell'impianto puo' motivatamente richiedere al Comune che venga effettuato il collaudo da parte della commissione di cui al comma 5. In tal caso il Comune, valutata la congruita' della motivazione, designa entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, un proprio rappresentante nella commissione di cui al comma 5. 5. La commissione collaudatrice e' composta dal rappresentante comunale, dai rappresentanti dell'Agenzia delle dogane, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Azienda per i servizi sanitari e dell'ARPA. 6. Entro i successivi trenta giorni dalla designazione comunale di cui al comma 4 gli enti interessati sono invitati a designare i loro rappresentanti ed e' convocata la commissione collaudatrice per la visita di sopralluogo da effettuarsi non oltre ulteriori trenta giorni. La commissione effettua il sopralluogo di collaudo alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione e, nei casi di impianti localizzati su autostrade o raccordi autostradali, alla presenza anche di un rappresentante dell'ente nazionale per le strade ovvero della societa' concessionaria autostradale. 7. Il verbale di collaudo e' redatto sul luogo a cura del rappresentante del Comune, e' sottoscritto dai componenti della commissione ed e' trasmesso al titolare dell'impianto, ai componenti della commissione e agli altri soggetti invitati al sopralluogo. 8. Nel sopralluogo di cui al comma 6 il rappresentante comunale accerta la conformita' dei lavori realizzati al progetto dell'impianto; i rappresentanti degli enti convocati accertano l'idoneita' tecnica degli impianti secondo le loro competenze. 9. Qualora nel corso del sopralluogo siano accertate irregolarita', la commissione assegna al titolare dell'autorizzazione un congruo termine per provvedere alla loro eliminazione e dispone una nuova visita di sopralluogo. 10. In esito al verbale di collaudo il Comune emette l'atto finale di collaudo e lo trasmette al titolare dell'impianto, agli enti di cui al comma 5 e agli altri soggetti invitati, anche ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e del registro di carico e scarico del carburante. 11. I compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione, secondo le disposizioni previste dai singoli enti di appartenenza, sono a carico del titolare dell'impianto. 12. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali collaudi e le verifiche a cura delle amministrazioni interessate qualora richiesti da specifiche norme di settore. 13. Il Comune competente al rilascio dell'atto finale di collaudo puo' porre a carico del soggetto richiedente gli oneri relativi alle attivita' di propria competenza riguardanti il collaudo stesso. 14. Gli oneri di cui al comma 13 sono determinati dall'organo statutario competente. 15. Il rappresentante di cui al comma 4 e' di norma individuato dal Comune fra i propri funzionari; puo' essere individuato anche fra i tecnici competenti e abilitati esterni all'amministrazione. 16. Si applicano per il collaudo le disposizioni di cui al comma 2 relative al provvedimento dichiarativo di collaudo. 17. Gli interventi di cui all'articolo 37 non sono soggetti a provvedimento dichiarativo di collaudo, ne' ad atto di collaudo ai sensi del presente articolo, ma sono in ogni caso realizzati nel rispetto delle previsioni di progetto, delle norme fiscali, ambientali e antincendio, che e' documentato da un'asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato, trasmessa al Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane. 18. L'esercizio degli impianti di cui al presente titolo, in assenza del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 52, la sospensione di cui all'articolo 38, con l'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo.