Art. 45 
 
Provvedimento accertativo finale di collaudo e collaudo in materia di
                             carburanti 
 
    1.  Ai  fini  dell'abilitazione  all'esercizio  definitivo  degli
impianti di  distribuzione  carburanti  autorizzati  ai  sensi  della
presente legge, ultimati i lavori e prima della  messa  in  esercizio
dell'impianto, il Comune rilascia un provvedimento accertativo finale
di collaudo redatto sulla  base  delle  verifiche  effettuate  e  sui
collaudi ottenuti,  previa  presentazione  al  Comune  da  parte  del
titolare  interessato,  unitamente  alla  relativa  richiesta,  della
seguente documentazione: a) atti di collaudo  e  verifica  rilasciati
dagli enti competenti ai fini delle verifiche  di  idoneita'  tecnica
degli impianti  in  relazione  agli  aspetti  fiscali,  di  sicurezza
ambientale, antincendio e sanitari; b) certificazione  del  direttore
dei lavori  sulla  conformita'  dei  lavori  realizzati  al  progetto
dell'impianto autorizzato. 
    2. Il provvedimento di cui al comma 1 ha  validita'  di  quindici
anni. Alla scadenza di tale termine l'impianto deve essere  provvisto
di un nuovo provvedimento dichiarativo finale di  collaudo  richiesto
dal titolare. 
    3. In attesa del provvedimento di cui al comma 1 l'impianto  puo'
essere esercito solo sulla base  di  un'autorizzazione  all'esercizio
provvisorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
provvisorio, per un  periodo  non  superiore  a  centottanta  giorni,
prorogabile per  un  periodo  massimo  di  pari  durata  su  motivata
richiesta dell'interessato, si considera accolta  qualora  il  Comune
entro trenta giorni dal suo ricevimento non ne comunichi il  diniego,
previa presentazione della seguente documentazione: a) certificazione
del direttore dei lavori sulla conformita' dei lavori  realizzati  al
progetto   dell'impianto    di    distribuzione    autorizzato;    b)
certificazione rilasciata da un  tecnico  abilitato,  comprovante  il
rispetto delle norme di sicurezza  e  fiscali,  nonche'  la  corretta
esecuzione dei lavori in conformita' al progetto approvato; c)  copia
della  ricevuta  del  Comando  provinciale  dei  vigili   del   fuoco
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione  di  conformita'  dei
lavori come previsto dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
151/2011; d) copia della ricevuta del  deposito  della  richiesta  al
competente  Comando  dei  vigili  del  fuoco   del   certificato   di
prevenzione   incendi   da   parte   del   titolare   con   l'impegno
all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di  esercizio  imposte
dai vigili del fuoco; e)  copia  della  ricevuta  dell'Agenzia  delle
dogane competente del  deposito  della  richiesta  della  licenza  di
esercizio se prevista. 
    4. In luogo del provvedimento di  cui  al  comma  1  il  titolare
dell'impianto puo'  motivatamente  richiedere  al  Comune  che  venga
effettuato il collaudo da parte della commissione di cui al comma  5.
In tal caso il Comune,  valutata  la  congruita'  della  motivazione,
designa entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, un  proprio
rappresentante nella commissione di cui al comma 5. 
    5. La commissione collaudatrice e'  composta  dal  rappresentante
comunale, dai rappresentanti dell'Agenzia delle dogane,  del  Comando
provinciale dei vigili del fuoco, dell'Azienda per i servizi sanitari
e dell'ARPA. 
    6. Entro i successivi trenta giorni dalla  designazione  comunale
di cui al comma 4 gli enti interessati sono invitati  a  designare  i
loro rappresentanti ed e' convocata la commissione collaudatrice  per
la visita di sopralluogo da effettuarsi non  oltre  ulteriori  trenta
giorni. La commissione  effettua  il  sopralluogo  di  collaudo  alla
presenza    di    un    rappresentante    della    ditta     titolare
dell'autorizzazione e, nei casi di impianti localizzati su autostrade
o raccordi autostradali, alla presenza  anche  di  un  rappresentante
dell'ente   nazionale   per   le   strade   ovvero   della   societa'
concessionaria autostradale. 
    7. Il verbale di  collaudo  e'  redatto  sul  luogo  a  cura  del
rappresentante del  Comune,  e'  sottoscritto  dai  componenti  della
commissione ed e' trasmesso al titolare dell'impianto, ai  componenti
della commissione e agli altri soggetti invitati al sopralluogo. 
    8. Nel sopralluogo di cui al comma 6 il  rappresentante  comunale
accerta  la   conformita'   dei   lavori   realizzati   al   progetto
dell'impianto;  i  rappresentanti  degli  enti  convocati   accertano
l'idoneita' tecnica degli impianti secondo le loro competenze. 
    9.  Qualora   nel   corso   del   sopralluogo   siano   accertate
irregolarita', la commissione assegna al titolare dell'autorizzazione
un congruo termine per provvedere alla loro  eliminazione  e  dispone
una nuova visita di sopralluogo. 
    10. In esito al verbale  di  collaudo  il  Comune  emette  l'atto
finale di collaudo e lo trasmette  al  titolare  dell'impianto,  agli
enti di cui al comma 5 e agli altri soggetti invitati, anche ai  fini
del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e del
registro di carico e scarico del carburante. 
    11. I compensi e i rimborsi spese spettanti ai  componenti  della
commissione, secondo le disposizioni previste  dai  singoli  enti  di
appartenenza, sono a carico del titolare dell'impianto. 
    12. Sono in ogni caso fatti salvi gli  eventuali  collaudi  e  le
verifiche a cura delle amministrazioni interessate qualora  richiesti
da specifiche norme di settore. 
    13. Il Comune competente al rilascio dell'atto finale di collaudo
puo' porre a carico del soggetto richiedente gli oneri relativi  alle
attivita' di propria competenza riguardanti il collaudo stesso. 
    14. Gli oneri di cui al comma  13  sono  determinati  dall'organo
statutario competente. 
    15. Il rappresentante di cui al comma 4 e' di  norma  individuato
dal Comune fra i propri funzionari; puo' essere individuato anche fra
i tecnici competenti e abilitati esterni all'amministrazione. 
    16. Si applicano per il collaudo le disposizioni di cui al  comma
2 relative al provvedimento dichiarativo di collaudo. 
    17. Gli interventi di cui all'articolo 37  non  sono  soggetti  a
provvedimento dichiarativo di collaudo, ne' ad atto  di  collaudo  ai
sensi del presente articolo, ma sono  in  ogni  caso  realizzati  nel
rispetto  delle  previsioni  di  progetto,   delle   norme   fiscali,
ambientali e antincendio,  che  e'  documentato  da  un'asseverazione
sottoscritta da un tecnico abilitato, trasmessa al Comune, al Comando
provinciale dei vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane. 
    18. L'esercizio degli impianti di  cui  al  presente  titolo,  in
assenza  del  provvedimento  dichiarativo  finale  di  collaudo,  del
collaudo o dell'autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  comporta,
oltre alla sanzione di cui all'articolo 52,  la  sospensione  di  cui
all'articolo 38, con l'applicazione delle disposizioni  di  cui  allo
stesso articolo.