Art. 46 
 
      Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate 
 
    1. Al fine  di  garantire  il  servizio  pubblico,  negli  ambiti
territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle  zone
di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all'articolo 21  della
legge regionale  33/2002  e  all'articolo  3  della  legge  regionale
14/2011, il Comune puo' autorizzare la prosecuzione dell'attivita' di
un  solo  impianto  risultato  incompatibile  alla  verifica  di  cui
all'articolo 42, comma 1, purche'  sia  stata  accertata  l'idoneita'
tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilita' con  le
disposizioni a  tutela  dell'ambiente,  se  nel  medesimo  territorio
comunale non e' presente altro impianto e, comunque,  fino  a  quando
non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.