Art. 46 Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate 1. Al fine di garantire il servizio pubblico, negli ambiti territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all'articolo 21 della legge regionale 33/2002 e all'articolo 3 della legge regionale 14/2011, il Comune puo' autorizzare la prosecuzione dell'attivita' di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 42, comma 1, purche' sia stata accertata l'idoneita' tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilita' con le disposizioni a tutela dell'ambiente, se nel medesimo territorio comunale non e' presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.