Art. 48 
 
                       Impianti a uso privato 
 
    1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione a
uso privato si intende un autonomo complesso, ubicato all'interno  di
stabilimenti, aviosuperfici, cantieri,  magazzini  e  simili,  a  uso
esclusivo di imprese produttive  e  di  servizi,  di  amministrazioni
pubbliche non statali,  nonche'  di  ditte  operanti  temporaneamente
nelle medesime aree, e costituito da attrezzature fisse o mobili e da
uno o piu' apparecchi meccanici  collegati  a  serbatoi  interrati  o
fuori terra e a qualsiasi sistema di  erogazione  con  contalitri  di
carburanti per uso di trazione. 
    2.  Non  sono  considerati  impianti  a  uso   privato   per   la
distribuzione di carburanti i contenitori  provvisti  di  dispositivi
per l'erogazione aventi le caratteristiche del prototipo  individuato
con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 31  marzo  1990,  n.  76.  E'
inoltre    fatto    salvo    quanto    disposto    in     tema     di
contenitori-distributori  rimovibili  dal  decreto  ministeriale   12
settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 23 settembre 2003, n. 221. 
    3. L'autorizzazione per l'installazione e  l'esercizio  di  nuovi
impianti a uso privato per  la  distribuzione  di  carburanti  a  uso
esclusivo di imprese produttive e di  servizi  o  di  amministrazioni
pubbliche,  a  eccezione  delle  amministrazioni  dello   Stato,   e'
rilasciata dal Comune con le medesime modalita' e nel rispetto  della
medesima disciplina applicabile per gli impianti della rete stradale. 
    4.  L'autorizzazione  contiene  il  divieto   di   cessione   del
carburante a terzi a titolo oneroso  o  gratuito  a  pena  della  sua
revoca e dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52. 
    5. Ai fini della presente legge l'uso esclusivo di impianti a uso
privato da parte di  imprese  produttive  e  di  servizi  si  intende
riferito anche  a  imprese  appartenenti  a  uno  stesso  gruppo.  Si
considerano appartenenti a uno stesso gruppo le imprese tra le  quali
sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri
definiti dall'articolo 2359 del codice civile. 
    6. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli  42,
43, 44 e 45.