Art. 49 Impianti per natanti e aeromobili 1. Sono impianti per natanti e per aeromobili quelli destinati al loro esclusivo rifornimento e formati da uno o piu' apparecchi per l'erogazione del carburante e delle eventuali relative attrezzature e pertinenze. La distribuzione puo' avvenire per uso commerciale o per uso privato. 2. Gli impianti esclusivamente per natanti e per aeromobili a uso commerciale, nonche' gli impianti terramare e terra-aviosuperfice, definiti come tali quelli che per collocazione e disponibilita' di attrezzature consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti e agli aeromobili che ai veicoli terrestri, si considerano come impianti stradali soggetti alle norme di cui al capo II del presente titolo. 3. Gli impianti per natanti e per aeromobili a uso commerciale e gli impianti terra-mare e terra-aviosuperfice devono essere almeno della tipologia stazione di rifornimento come definita all'articolo 34, comma 1, lettera g), con l'esclusione dell'obbligo, per i primi, dell'installazione delle apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche. 4. Gli impianti a uso privato di cui al presente articolo sono soggetti alle norme di cui all'articolo 48.