Art. 49 
 
                  Impianti per natanti e aeromobili 
 
    1. Sono impianti per natanti e per aeromobili quelli destinati al
loro esclusivo rifornimento e formati da uno o  piu'  apparecchi  per
l'erogazione del carburante e delle eventuali relative attrezzature e
pertinenze. La distribuzione puo' avvenire per uso commerciale o  per
uso privato. 
    2. Gli impianti esclusivamente per natanti e per aeromobili a uso
commerciale, nonche' gli impianti  terramare  e  terra-aviosuperfice,
definiti come tali quelli che per collocazione  e  disponibilita'  di
attrezzature consentono il rifornimento di carburante sia ai  natanti
e agli aeromobili che  ai  veicoli  terrestri,  si  considerano  come
impianti stradali soggetti alle norme di cui al capo II del  presente
titolo. 
    3. Gli impianti per natanti e per aeromobili a uso commerciale  e
gli impianti terra-mare e terra-aviosuperfice  devono  essere  almeno
della tipologia stazione di rifornimento come  definita  all'articolo
34, comma 1, lettera g), con l'esclusione dell'obbligo, per i  primi,
dell'installazione   delle   apparecchiature    di    ricarica    per
alimentazione di auto elettriche. 
    4. Gli impianti a uso privato di cui al  presente  articolo  sono
soggetti alle norme di cui all'articolo 48.