Art. 50 
 
     Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale 
 
    1. Gli impianti stradali di distribuzione  di  carburanti  devono
essere conformi  alle  vigenti  normative  in  materia  di  sicurezza
sanitaria e ambientale. 
    2. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio deve  avvenire  nel
rispetto delle vigenti norme e inoltre: a)  la  data  di  inizio  dei
lavori di sostituzione deve essere comunicata all'ARPA con  specifico
avviso  scritto  inviato  con  congruo  anticipo;  b)   deve   essere
effettuata e comunicata all'ARPA l'analisi del terreno prelevato  dal
fondo dello scavo  e  dell'acqua  di  falda  al  fine  di  verificare
l'eventualita' di inquinamenti effettuati nel corso delle  operazioni
di sostituzione o dovuti a perdite pregresse. 
    3.  Nell'area  di  rifornimento  devono  essere  adottati  idonei
sistemi di protezione dall'inquinamento  della  falda  idrica  ovvero
sistemi di contenimento  dei  versamenti  di  idrocarburi  e  per  la
raccolta delle acque meteoriche. 
    4. I piazzali e le relative opere  devono  essere  in  ogni  caso
dotati di impianti a rete di raccolta, canalizzazione  e  smaltimento
delle acque meteoriche e di quelle nere secondo i locali  regolamenti
di fognatura e secondo le specifiche norme in materia. 
    5. La continuita' dei fossi e dei corsi d'acqua di  ogni  tipo  e
consistenza lungo e presso la  strada  deve  essere  garantita  dagli
interventi secondo le indicazioni comunali.