Art. 51 
 
Norme tecniche  specifiche  per  gli  impianti  di  distribuzione  di
                  carburanti di nuova realizzazione 
 
    1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della  strada  e  dalle
vigenti  norme  tecniche  di  settore,  gli  impianti   stradali   di
distribuzione di carburanti ovunque ubicati devono  rispettare  anche
le seguenti norme. 
    2. Gli accessi  agli  impianti  devono  essere  realizzati  sulla
viabilita'  pubblica  e  devono  avere  le  seguenti  caratteristiche
tecniche minime: a) impianti ovunque ubicati: realizzazione su fronte
strada di almeno 40 metri, accessi  distinti  per  entrata  e  uscita
separati da aiuola spartitraffico centrale; b) impianti  ubicati  nei
Comuni  di  cui  all'articolo   35,   comma   7,   secondo   periodo:
realizzazione su fronte strada di almeno 25 metri,  accessi  distinti
per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico  centrale;  c)
impianti lungo strade a  quattro  o  piu'  corsie:  realizzazione  su
fronte strada di almeno 100 metri, accessi  distinti  per  entrata  e
uscita separati da aiuola spartitraffico centrale; in tali  casi  gli
accessi devono essere provvisti di idonee corsie di  accelerazione  e
di decelerazione. 
    3. Il piazzale dell'impianto deve sempre  essere  separato  dalla
sede stradale da apposita aiuola spartitraffico. 
    4. Nessun impianto stradale di distribuzione di  carburanti  puo'
essere dotato di accessi su due o piu' strade pubbliche. 
    5.  Nei  casi   di   realizzazione   di   attivita'   commerciali
integrative, a prescindere dall'ubicazione dell'impianto, deve essere
previsto,  nell'area  di  pertinenza  dell'impianto,  un  numero   di
parcheggi per autovetture almeno pari a un  posto  macchina  ogni  12
metri quadrati di superficie di vendita prevista,  esclusi  spazi  di
accesso e manovra. 
    6. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea  segnaletica
stradale orizzontale e verticale, come previsto  dal  vigente  codice
della strada, che indichi il percorso ai  rifornimenti,  l'accesso  e
l'uscita, la delimitazione delle aree di parcheggio,  il  divieto  di
manovre di svolta a sinistra sulla viabilita'.