Art. 52 
 
                              Sanzioni 
 
    1. L'installazione degli impianti di cui alla presente  legge  in
assenza delle autorizzazioni previste,  ferme  restando  le  sanzioni
previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi  di  vigilanza
locale, edilizia e  urbanistica  e  fermo  restando  l'obbligo  della
riduzione a conformita', e' soggetta a  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. 
    2. Le modifiche di cui  all'articolo  37  effettuate  in  assenza
della prevista comunicazione comportano una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 400 euro a 4.000 euro. 
    3. L'esercizio degli impianti  di  cui  alla  presente  legge  in
assenza  del  provvedimento  dichiarativo  finale  di  collaudo,  del
collaudo o  dell'autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  comporta
l'applicazione di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  1.200
euro a 12.000 euro. 
    4. Nei casi di accertata violazione del divieto  di  cessione  di
cui all'articolo 48, comma 4, per gli impianti a uso  privato,  oltre
alla   revoca   dell'autorizzazione,   si   applica    la    sanzione
amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni  litro  o  frazione  di
litro indebitamente ceduto. 
    5.  Nei  casi  di  mancato   adeguamento   all'installazione   di
apparecchiature self-service prepagamento  negli  impianti  esistenti
entro il termine di cui all'articolo 37,  comma  6,  si  applica  una
sanzione  amministrativa  pecuniaria,  da  determinarsi  in  rapporto
all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di  1.000  euro  a  un
massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento. 
    6. Negli altri casi, il mancato adeguamento entro il  termine  di
un anno dall'entrata in vigore della  presente  legge,  comporta  una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  determinare   in   rapporto
all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di  1.000  euro  a  un
massimo di 5.000 euro per ogni mese di  ritardo  nell'adeguamento  e,
per  gli  impianti  incompatibili,  costituisce  causa  di  decadenza
dell'autorizzazione, dichiarata dal Comune competente. 
    7.  L'irrogazione  delle  sanzioni  previste  spetta  al   Comune
competente per territorio.