Art. 53 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogate: 
      a) la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni  in
materia di energia); 
      b) la legge regionale 16 novembre 2001, n. 24 (Disposizioni  in
materia di controlli degli impianti termici); 
      c) la legge regionale 14 febbraio 2002, n.  6  (Modifiche  alla
legge regionale 16 novembre 2001, n.  24,  recante  "Disposizioni  in
materia di controlli degli impianti termici"); 
      d) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 27 novembre 2006,
n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti  amministrativi  agli  Enti
locali  in  materia  di  agricoltura,  foreste,  ambiente,   energia,
pianificazione  territoriale  e  urbanistica,  mobilita',   trasporto
pubblico locale, cultura, sport); 
      e) i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 5 della legge  regionale  30
dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
pluriennale ed annuale della Regione); 
      f) l'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2008,  n.  16
(Norme  urgenti  in  materia  di  ambiente,   territorio,   edilizia,
urbanistica,   attivita'   venatoria,   ricostruzione,    adeguamento
antisismico, trasporti, demanio marittimo e  turismo);  g)  il  comma
1-bis dell'articolo 40 della legge regionale 23 febbraio 2007,  n.  5
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e  del
paesaggio); 
      h) la legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove  norme  per  la
programmazione,  razionalizzazione  e  liberalizzazione  della   rete
regionale di distribuzione dei carburanti  e  per  l'esercizio  delle
funzioni amministrative), e il relativo  piano  di  programmazione  e
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti  di  cui
al decreto del Presidente della  Giunta  regionale  del  16  dicembre
2002, n. 0394/Pres; 
      i) i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 1  della  legge  regionale  5
dicembre 2008, n. 14  (Norme  speciali  in  materia  di  impianti  di
distribuzione di carburanti  e  modifiche  alla  legge  regionale  12
novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del  prezzo  alla  pompa
dei  carburanti  per  autotrazione  nel  territorio   regionale);   i
procedimenti avviati alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, relativi a istanze  presentate  in  vigenza  dell'articolo  1,
comma 5, della legge regionale 14/2008, concludono il proprio iter di
approvazione ai sensi di quanto in esso disposto; 
      j) la legge regionale 23 aprile 1990, n.  17  (Criteri  per  la
fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali
di distribuzione dei carburanti ai sensi  dell'articolo  54,  lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.
616), a decorrere da centottanta giorni dall'entrata in vigore  della
presente legge, ad eccezione dell'articolo 13,  comma  1,  che  viene
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge.