Art. 54 
 
                            Norme finali 
 
    1. Non si applicano le disposizioni di cui alla  legge  regionale
12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia  di  sportello  unico
per  le  attivita'  produttive  e  semplificazione  di   procedimenti
amministrativi e del corpo legislativo regionale). 
    2. All'articolo 22-ter, comma 6,  della  legge  regionale  7/2000
dopo le parole «preposte  alla  tutela» sono  aggiunte  le  seguenti:
«dell'urbanistica, del patrimonio storico-artistico». 
    3. Il comma 3-bis  dell'articolo  10  della  legge  regionale  11
agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti
per autotrazione ai privati  cittadini  residenti  in  Regione  e  di
promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo),
e' sostituito dal seguente: «3-bis. Gli  importi  delle  aperture  di
credito di cui al comma 3, a favore dei Segretari generali in  carica
presso ciascuna  Camera  di  commercio,  in  qualita'  di  funzionari
delegati, sono erogati con le seguenti modalita': a) il 70 per  cento
all'inizio dell'anno, in proporzione all'importo totale  dei  mandati
di pagamento, emessi da ciascun  Segretario  generale  a  favore  dei
gestori, a titolo di  rimborso  dei  contributi  concessi  nel  corso
dell'anno precedente; b) il 30  per  cento  dopo  il  30  giugno,  in
proporzione all'importo totale dei mandati  di  pagamento  emessi  da
ciascun Segretario  generale  a  favore  dei  gestori,  a  titolo  di
rimborso dei contributi concessi nel corso del  semestre  precedente,
tenendo conto degli  importi  ancora  a  disposizione  dei  Segretari
generali; c) le eventuali risorse stanziate sul  pertinente  capitolo
di spesa, ulteriori rispetto a quelle di cui alle lettere  a)  e  b),
sono  erogate  in  proporzione  all'importo  totale  dei  mandati  di
pagamento emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori,
a titolo di rimborso dei contributi  concessi  nel  corso  del  primo
semestre dell'anno in corso, tenendo conto  degli  importi  ancora  a
disposizione dei Segretari generali.». 
    4. La norma contenente il divieto di cui all'articolo  13,  comma
4, lettera c), numero 3), entra in vigore l'1º gennaio 2014.