Art. 57 
 
                            Norme urgenti 
 
    1. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge  regionale  23  giugno
2005,  n.  13  (Organizzazione  del  servizio  idrico   integrato   e
individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36 -  Disposizioni  in  materia  di  risorse
idriche), le parole «, che devono essere  validati  da  organismi  di
certificazione qualificati, scelti dall'Autorita' per la vigilanza di
cui all'articolo 18» sono soppresse. 
    2. Il termine  per  presentare  domanda  per  il  contributo  per
l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi  da
90 a 92, della  legge  regionale  28  dicembre  2007,  n.  30  (Legge
strumentale 2008), e' fissato al 15 ottobre 2013. 
    3. In sede di rendicontazione dei finanziamenti concessi, per  la
creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi
dell' articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11
agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio  2011  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34  della
legge regionale 21/2007), in deroga a quanto disposto dagli  articoli
41, 42 e 43 della legge  regionale  7/2000,  i  soggetti  beneficiari
presentano   le   rispettive   documentazioni   di   spesa   riferite
esclusivamente all'utilizzazione delle somme percepite  a  titolo  di
finanziamento. 
    4. Al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 5  dicembre
2008, n. 16  (Norme  urgenti  in  materia  di  ambiente,  territorio,
edilizia,   urbanistica,    attivita'    venatoria,    ricostruzione,
adeguamento antisismico, trasporti,  demanio  marittimo  e  turismo),
sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo  le  parole
«con le norme del Piano stesso» sono sostituite dalle seguenti:  «con
le misure di salvaguardia del Piano, definite  con  la  deliberazione
della Giunta regionale di adozione del progetto  del  Piano»;  b)  al
secondo periodo le parole «con il Piano di tutela delle  acque»  sono
sostituite dalle seguenti: «con le misure di salvaguardia  del  Piano
regionale di tutela delle acque, definite con la deliberazione  della
Giunta regionale di adozione del progetto del Piano». 
    5. Nelle more del passaggio di  consegne  e  fino  al  compimento
degli adempimenti successivi necessari per l'effettivo subentro nella
titolarita' dei rapporti giuridici inerenti  la  soppressa  struttura
del  Commissario   per   l'emergenza   socio   economico   ambientale
determinatasi   nella   laguna   di   Marano   Lagunare   e    Grado,
l'Amministrazione  regionale  continua  a  erogare  i   finanziamenti
relativi alle rate in scadenza dei ruoli di  spesa  fissa  emessi  ai
sensi dell'articolo 5, comma 24, della  legge  regionale  23  gennaio
2007, n. 1 (Legge finanziaria  2007),  dell'articolo  3  della  legge
regionale 28  dicembre  2007,  n.  31  (Legge  finanziaria  2008),  e
dell'articolo 4, commi 13 e 14, della  legge  regionale  30  dicembre
2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), a fronte dei contratti di mutuo
stipulati dal suddetto Commissario.