Art. 6 
 
                    Documento energetico comunale 
 
    1. Il documento energetico comunale (DEC),  in  conformita'  alle
norme  di  attuazione  e  compatibilmente  con  gli   obiettivi,   le
indicazioni, gli indirizzi, i criteri, i limiti e le  condizioni  del
PER e dei PRO di cui all'articolo 5 qualora esistenti, contiene: 
      a)  l'analisi  della  distribuzione  e  dell'intensita'   della
domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte  energetica  e
per settore nel territorio comunale; 
      b)  l'analisi  delle  disponibilita'  energetiche  presenti   e
potenziali  del  territorio   comunale   per   quanto   riguarda   lo
sfruttamento delle  fonti  rinnovabili  in  genere,  con  particolare
riferimento alle risorse agro-forestali esistenti; 
      c)  la  stima  del  potenziale  quantitativo   e   qualitativo,
effettuata anche per ambiti, delle superfici complessive di coperture
e involucri degli edifici esistenti e in previsione, con  particolare
riferimento a quelli  produttivi,  per  l'installazione  di  impianti
solari e solari fotovoltaici; 
      d) l'individuazione  delle  ipotesi,  delle  proposte  e  delle
misure  atte  ad  attuare  e  a  favorire   lo   sfruttamento   delle
potenzialita' e delle risorse da fonti  energetiche  rinnovabili,  in
relazione alle tecnologie disponibili e  di  utilizzo  preferenziale,
anche da parte delle attivita' e delle aziende agricole,  artigianali
e industriali presenti sul territorio; 
      e) l'individuazione, subordinatamente all'approvazione del  PER
o dell'APR di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei  loro  contenuti,
degli ambiti e dei complessi edilizi del territorio comunale ritenuti
particolarmente idonei  e  di  quelli  ritenuti  inidonei  fino  alla
preclusione,  per  lo  sfruttamento   delle   diverse   potenzialita'
energetiche delle singole fonti, con le eventuali relative specifiche
condizioni tecniche di ammissibilita', da introdurre  successivamente
negli strumenti urbanistici comunali; l'individuazione degli ambiti e
dei complessi  edilizi  tiene  conto  della  loro  localizzazione  ed
esposizione  anche  in  relazione  alle  infrastrutture   energetiche
esistenti e  agli  ambiti  insediativi,  delle  qualita'  agricole  e
forestali dei terreni, degli aspetti paesaggistici e ambientali; 
      f)  l'individuazione  di  interventi  energetici  coordinati  e
integrati negli ambiti industriali-artigianali di interesse locale  a
libera localizzazione atti ad attuare  il  risparmio  e  l'efficienza
energetica, nonche' la generazione distribuita di energia; 
      g) le indicazioni e le misure relative a programmi e interventi
di risparmio energetico, con particolare riferimento agli edifici  di
proprieta'  comunale,  nonche'  con  riferimento  al  sistema   della
mobilita' locale, del traffico e della viabilita'; 
      h) un programma di  diffusione  dell'informazione  agli  utenti
finali  in   materia   di   risparmio   energetico,   uso   razionale
dell'energia, fonti rinnovabili e sostenibilita' degli edifici; 
      i) l'individuazione delle possibili disposizioni  normative  in
materia di risparmio energetico,  uso  razionale  dell'energia  negli
edifici e sostenibilita' degli edifici, da introdurre successivamente
nei regolamenti  edilizi  comunali  in  riferimento  anche  a  quanto
disposto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della legge regionale 23/2005; 
      j) l'individuazione delle aree  idonee  alla  realizzazione  di
reti di teleriscaldamento e relativi impianti anche  con  riferimento
alle aree di insediamento industriale delle centrali termoelettriche; 
      k) l'indicazione degli obiettivi energetici da perseguire anche
attraverso  altri  strumenti  di  programmazione   e   pianificazione
comunale. 
    2. Il documento di cui al comma  1,  anche  predisposto  da  piu'
Comuni in forma associata, e' aggiornato almeno ogni cinque anni,  e'
approvato dal Comune, e' pubblicato  sul  suo  sito  internet  ed  e'
trasmesso alla struttura regionale competente in materia di energia. 
    3. I  Comuni  con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti  possono
provvedere alla  predisposizione  del  DEC  in  forma  associata.  La
popolazione complessiva dei Comuni associati deve essere superiore ai
5.000 abitanti.