Art. 7 
 
    Programmi energetici dei Distretti e dei Consorzi industriali 
 
    1. Al fine di promuovere l'evoluzione competitiva e la  riduzione
dei costi dell'energia delle imprese negli ambiti degli agglomerati e
delle  aree  industriali  piu'  energivore,  nonche'  per  le   altre
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, le Agenzie per lo  sviluppo
dei Distretti industriali (ASDI)  di  cui  alla  legge  regionale  11
novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e i
Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge  regionale  18
gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale),
possono  predisporre  specifici  e  rispettivi  programmi  energetici
distrettuali o consortili  d'intesa  con  i  Comuni  territorialmente
interessati. 
    2. I programmi di cui al  comma  1  contengono  un'analisi  della
distribuzione e  dell'intensita'  della  domanda  e  dell'offerta  di
energia per tipologia, fonte energetica e settore di attivita'  negli
ambiti distrettuali o consortili, e  individuano  le  caratteristiche
tecniche,  tipologiche,  localizzative,  i  costi  e   le   modalita'
attuative di progetti relativi a: 
      a) interventi di risparmio ed efficienza energetica  negli  usi
finali per le attivita' produttive; 
      b) generazione distribuita  di  energia  con  impianti  per  la
produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili e  non
rinnovabili anche in assetto cogenerativo o trigenerativo; 
      c) realizzazione delle relative connessioni elettriche. 
    3. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalle  Agenzie  e
dai  Consorzi  e  sono  inviati  alla  Regione  e  agli  enti  locali
interessati. 
    4. Gli incentivi regionali eventualmente previsti per i  progetti
di  cui  al  comma  2  sono  prioritariamente  concessi  a   progetti
predisposti a seguito e in conformita' ai programmi di cui  al  comma
1. 
    5. Dopo la lettera m) del comma 3  dell'articolo  1  della  legge
regionale 27/1999 e' aggiunta la seguente: «m-bis) la predisposizione
dei   programmi   energetici   distrettuali   come   previsti   dalla
legislazione energetica regionale». 
    6. Dopo la lettera g) del comma 3  dell'articolo  2  della  legge
regionale   3/1999   e'   aggiunta   la   seguente:   «g-bis)    alla
predisposizione dei programmi  energetici  consortili  come  previsti
dalla legislazione energetica regionale».