Art. 8 
 
                Programmazione finanziaria regionale 
 
    1.  La  programmazione  regionale   delle   risorse   finanziarie
derivanti da fonti comunitarie, statali  o  regionali,  da  destinare
alla spesa per interventi in materia di  energia,  fonti  energetiche
rinnovabili e risparmio  ed  efficienza  energetici,  e'  operata  in
coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi e le indicazioni del PER di
cui all'articolo 5, ed e' deliberata dalla  Giunta  regionale  previo
parere dell'Assessore regionale competente in materia di energia.