Art. 8 Programmazione finanziaria regionale 1. La programmazione regionale delle risorse finanziarie derivanti da fonti comunitarie, statali o regionali, da destinare alla spesa per interventi in materia di energia, fonti energetiche rinnovabili e risparmio ed efficienza energetici, e' operata in coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi e le indicazioni del PER di cui all'articolo 5, ed e' deliberata dalla Giunta regionale previo parere dell'Assessore regionale competente in materia di energia.