Art. 9 
 
                 Conferenza regionale per l'energia 
 
    1. Per promuovere la conoscenza, il confronto e  la  condivisione
sui principali temi dell'energia, anche ai fini della predisposizione
e  dell'aggiornamento  degli  atti   regionali   di   pianificazione,
programmazione e regolamentazione di cui all'articolo 5, e  in  tutti
gli altri casi in cui  se  ne  ravvisi  l'opportunita',  puo'  essere
convocata la conferenza regionale per l'energia. 
    2. Alla conferenza di cui al comma 1,  presieduta  dall'Assessore
regionale competente  in  materia  di  energia  o  da  suo  delegato,
partecipano gli enti locali e gli altri soggetti pubblici  e  privati
interessati  e   convocati.   La   conferenza   puo'   approvare   la
sottoscrizione di protocolli d'intesa per l'attuazione  di  obiettivi
di politica energetica regionale, nonche' per  la  definizione  e  la
realizzazione  di  interventi  energetici  d'interesse  regionale   e
nazionale.  I  protocolli  possono  prevedere  eventuali  condizioni,
criteri e modalita' attuative dei programmi e degli interventi. 
    3. La conferenza  di  cui  al  comma  1  verifica,  altresi',  la
possibilita'  di  stipulare  gli  accordi   di   programma   di   cui
all'articolo 19 della legge regionale 20  marzo  2000,  n.  7  (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso), per  il  coordinamento  e  l'integrazione  delle
azioni di attuazione degli interventi di cui al comma 2.