Allegato Regolamento di esecuzione dell'art. 3, comma 24 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), concernente la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui all'art. 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e le relative modalita' di versamento. Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3, comma 24 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), disciplina la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui all'art. 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e le relative modalita' di versamento. Art. 2. Soggetti obbligati 1. Sono tenuti al versamento degli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui all'art. 1, i datori di lavoro di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 624/1996, secondo quanto disposto nei seguenti articoli. Art. 3. Determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche 1. Gli oneri di cui all'art. 1 sono determinati secondo il tariffario di cui all'allegato A. Art. 4. Quantificazione e modalita' di versamento 1. Il soggetto obbligato invia, alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive cui spetta l'esercizio delle funzioni di polizia mineraria, di seguito struttura regionale competente, unitamente alla richiesta di verifica periodica, l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri di cui all'art. 1, determinati in misura fissa. 2. Qualora l'importo versato non sia correttamente quantificato, la struttura regionale competente invia al richiedente la comunicazione dell'esatto importo e, contestualmente, lo invita ad integrare il versamento. 3. Qualora l'importo dovuto debba essere calcolato sulla base di una tariffa oraria, il soggetto obbligato procede al versamento successivamente alla verifica ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di quanto dovuto, da parte della struttura regionale competente. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso in cui la struttura regionale competente si avvalga, per l'esecuzione della verifica periodica, di altri Enti o laboratori, in conformita' a quanto disposto dall'art. 31 comma 5 del decreto legislativo 624/1996. Art. 5. Presentazione della richiesta di verifica periodica 1. Ai fini di quanto previsto all'art. 4, il soggetto obbligato presenta, alla struttura regionale competente, la richiesta di verifica periodica, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, con l'indicazione delle caratteristiche delle attrezzature e degli impianti da verificare. Art. 6. Modifiche della modulistica 1. Alle eventuali modifiche del modello di cui all'allegato B al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Art. 7. Disciplina transitoria 1. Le tariffe relative agli apparecchi di sollevamento e ai recipienti a pressione di vapore e di gas trovano applicazione fino all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico, previsto dall'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo). Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto: Il Presidente: Tondo