Allegato 
 
Regolamento recante modifica dell'art.  16  del  Regolamento  recante
  criteri e modalita' per la concessione  di  contributi  a  sostegno
  delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento
  Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo
  per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo
  11 della legge regionale 6  novembre  2006,  n.  21  (Provvedimenti
  regionali per la promozione, la  valorizzazione  del  patrimonio  e
  della cultura cinematografica, per  lo  sviluppo  delle  produzioni
  audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel
  Friuli Venezia Giulia) emanato con  decreto  del  Presidente  della
  Regione 25 ottobre 2011, n. 0256/Pres. 
 
                               Art. 1. 
 
 
Modifica dell'art. 16 del decreto del  Presidente  della  Regione  25
                     ottobre 2011, n. 0256/Pres. 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 del Regolamento recante criteri e
modalita'  per  la  concessione  di  contributi  a   sostegno   delle
produzioni audiovisive regionali, a valere sullo  stanziamento  Fondo
regionale per l'audiovisivo,  assegnato  all'Associazione  Fondo  per
l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 11  della
legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti  regionali  per
la promozione, la  valorizzazione  del  patrimonio  e  della  cultura
cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive  e  per
la localizzazione delle  sale  cinematografiche  nel  Friuli  Venezia
Giulia), e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Per i procedimenti di cui al  comma  1,  i  finanziamenti
regionali, sono accreditati, previa richiesta, all'Associazione Fondo
per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, periodicamente, a fronte
della  approvazione,  da  parte  della  stessa  Associazione,   della
rendicontazione delle spese di cui all'art. 11, comma 1, del  decreto
del Presidente  della  Regione  n.  0166/Pres  del  31  maggio  2007,
presentata da parte di ciascun soggetto beneficiario.». 
 
                               Art. 2. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla data della sua pubblicazione nel BUR.