Art. 10 
 
                   Applicazione dei valori limite 
 
    1. I valori limite di immissione per le  varie  classi  acustiche
sono definiti nella tabella 3 dell'allegato A. 
    2. I valori limite di cui  al  comma  1  non  si  applicano  alla
rumorosita' prodotta da: 
    a) strade, ferrovie e aeroporti; 
    b)  attivita'  e  comportamenti   non   connessi   con   esigenze
produttive, commerciali o professionali; 
    c) attivita' di carico e scarico merci; 
    d) attivita' di raccolta dei rifiuti urbani; 
    e) attivita' di pulizia delle strade; 
    f) attivita' di ripristino urgente  dell'erogazione  dei  servizi
pubblici in rete; 
    g) attivita' di carattere agricolo non industriale; 
    h)  cantieri,  ad  eccezione   degli   impianti   di   vaglio   e
frantumazione inerti; 
    i) musica dal vivo o riproduzioni vocali; 
    j) attivita' di cui agli articoli 11 e 12; 
    k) campane, mortaretti e spari a salve, megafoni o altri impianti
elettroacustici funzionali all'esercizio del culto. 
    3. Qualora, nonostante il rispetto dei valori limite  di  cui  al
comma 1, permanga il disturbo della quiete  pubblica,  il  sindaco/la
sindaca del comune interessato puo' stabilire che le sorgenti  sonore
maggiormente responsabili del  disturbo  siano  dotate  di  ulteriori
dispositivi per la riduzione del rumore ovvero che il  loro  utilizzo
sia consentito entro determinati limiti temporali. 
    4. Per impianti di trasporto in servizio pubblico  il  sindaco/la
sindaca, su richiesta motivata, puo' concedere deroghe temporanee  al
rispetto dei valori limite di cui al comma 1, qualora  lo  richiedano
particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilita'. Nel  caso
di impianti di trasporto in  servizio  pubblico  che  interessano  il
territorio di due o piu' comuni, la  competenza  spetta  alla  Giunta
provinciale.