Art. 10 Applicazione dei valori limite 1. I valori limite di immissione per le varie classi acustiche sono definiti nella tabella 3 dell'allegato A. 2. I valori limite di cui al comma 1 non si applicano alla rumorosita' prodotta da: a) strade, ferrovie e aeroporti; b) attivita' e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali; c) attivita' di carico e scarico merci; d) attivita' di raccolta dei rifiuti urbani; e) attivita' di pulizia delle strade; f) attivita' di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici in rete; g) attivita' di carattere agricolo non industriale; h) cantieri, ad eccezione degli impianti di vaglio e frantumazione inerti; i) musica dal vivo o riproduzioni vocali; j) attivita' di cui agli articoli 11 e 12; k) campane, mortaretti e spari a salve, megafoni o altri impianti elettroacustici funzionali all'esercizio del culto. 3. Qualora, nonostante il rispetto dei valori limite di cui al comma 1, permanga il disturbo della quiete pubblica, il sindaco/la sindaca del comune interessato puo' stabilire che le sorgenti sonore maggiormente responsabili del disturbo siano dotate di ulteriori dispositivi per la riduzione del rumore ovvero che il loro utilizzo sia consentito entro determinati limiti temporali. 4. Per impianti di trasporto in servizio pubblico il sindaco/la sindaca, su richiesta motivata, puo' concedere deroghe temporanee al rispetto dei valori limite di cui al comma 1, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilita'. Nel caso di impianti di trasporto in servizio pubblico che interessano il territorio di due o piu' comuni, la competenza spetta alla Giunta provinciale.