Art. 12 Autorizzazioni per manifestazioni temporanee 1. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di impianti rumorosi o che comunque determinino un impatto acustico significativo sull'ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal sindaco/dalla sindaca del comune territorialmente competente. 2. Nell'autorizzazione vanno indicate tutte le prescrizioni relative ad orari, numero massimo di giorni all'anno concessi per le manifestazioni, nonche' tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo presso i ricettori piu' prossimi. 3. Il sindaco/la sindaca puo' esentare dall'obbligo di autorizzazione determinate attivita', in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.