Art. 12 
 
            Autorizzazioni per manifestazioni temporanee 
 
    1. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee in luogo  pubblico
o aperto al pubblico che comportino l'impiego di impianti rumorosi  o
che  comunque   determinino   un   impatto   acustico   significativo
sull'ambiente circostante, deve  essere  preventivamente  autorizzato
dal sindaco/dalla sindaca del comune territorialmente competente. 
    2.  Nell'autorizzazione  vanno  indicate  tutte  le  prescrizioni
relative ad orari, numero massimo di giorni all'anno concessi per  le
manifestazioni,  nonche'  tutti   gli   accorgimenti   organizzativi,
procedurali e  tecnologici  finalizzati  a  minimizzare  il  disturbo
presso i ricettori piu' prossimi. 
    3.  Il  sindaco/la  sindaca   puo'   esentare   dall'obbligo   di
autorizzazione determinate attivita', in considerazione della  natura
occasionale o della durata limitata delle stesse.