Art. 16 
 
                              Vigilanza 
 
    1. I comuni esercitano l'attivita' di vigilanza  e  controllo  in
materia  di   inquinamento   acustico,   avvalendosi   del   supporto
dell'Agenzia. 
    2. L'Agenzia esercita l'attivita' di  vigilanza  e  controllo  in
materia di tutela dall'inquinamento acustico  derivante  da  traffico
stradale sovracomunale, ferroviario, aeroportuale e dagli impianti di
cui all'allegato B. 
    3. Il  personale  incaricato  e'  autorizzato  ad  effettuare  le
ispezioni ed i controlli necessari. 
    4. Contro i provvedimenti  dell'Agenzia  e'  ammesso  ricorso  in
unica istanza, a pena di decadenza, entro trenta  giorni  dalla  data
della comunicazione degli stessi, al Comitato ambientale.