Art. 16 Vigilanza 1. I comuni esercitano l'attivita' di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico, avvalendosi del supporto dell'Agenzia. 2. L'Agenzia esercita l'attivita' di vigilanza e controllo in materia di tutela dall'inquinamento acustico derivante da traffico stradale sovracomunale, ferroviario, aeroportuale e dagli impianti di cui all'allegato B. 3. Il personale incaricato e' autorizzato ad effettuare le ispezioni ed i controlli necessari. 4. Contro i provvedimenti dell'Agenzia e' ammesso ricorso in unica istanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data della comunicazione degli stessi, al Comitato ambientale.