Art. 17 Sanzioni 1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) in caso di messa in esercizio degli impianti di cui all'allegato B senza il previsto parere dell'Agenzia: da 1.000 euro a 3.000 euro; b) in caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere dell'Agenzia per gli impianti di cui all'allegato B: da 500 euro a 1.500 euro; c) in caso di svolgimento di manifestazioni senza la prescritta autorizzazione comunale, come previsto dall'art. 12, comma 1, e in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal punto 1 dell'allegato C: da 500 euro a 1.500 euro; d) in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal punto 2 dell'allegato C: da 300 euro a 900 euro; e) in caso di mancato adeguamento ai limiti di legge entro il termine previsto dall'art. 15: da 1.000 euro a 3.000 euro; f) in caso di non ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorita' competente: da 1.000 euro a 3.000 euro. 2. L'accertamento e la contestazione delle infrazioni spettano alle autorita' di cui all'art. 16, nell'ambito delle rispettive competenze.