Art. 17 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali,  si  applicano
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 
    a)  in  caso  di  messa  in  esercizio  degli  impianti  di   cui
all'allegato B senza il previsto parere dell'Agenzia: da 1.000 euro a
3.000 euro; 
    b) in caso di  inottemperanza  alle  prescrizioni  contenute  nel
parere dell'Agenzia per gli impianti di cui all'allegato  B:  da  500
euro a 1.500 euro; 
    c) in caso di svolgimento di manifestazioni senza  la  prescritta
autorizzazione comunale, come previsto dall'art. 12, comma  1,  e  in
caso di mancato rispetto delle  disposizioni  previste  dal  punto  1
dell'allegato C: da 500 euro a 1.500 euro; 
    d) in caso di mancato rispetto delle  disposizioni  previste  dal
punto 2 dell'allegato C: da 300 euro a 900 euro; 
    e) in caso di mancato adeguamento ai limiti  di  legge  entro  il
termine previsto dall'art. 15: da 1.000 euro a 3.000 euro; 
    f) in  caso  di  non  ottemperanza  alle  prescrizioni  impartite
dall'autorita' competente: da 1.000 euro a 3.000 euro. 
    2. L'accertamento e la contestazione  delle  infrazioni  spettano
alle autorita' di  cui  all'art.  16,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze.