Art. 19 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro 24 mesi dalla pubblicazione della presente legge, o comunque in concomitanza con la rielaborazione del P.U.C., i comuni adottano la proposta di P.C.C.A. 2. Fino all'approvazione del P.C.C.A. si applica la classificazione acustica di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Essa individua la classe acustica per ciascuna destinazione urbanistica, per la quale valgono i valori limite di immissione stabiliti nella tabella 3 del medesimo allegato. 3. Fino all'approvazione del P.C.C.A. il comune puo' effettuare una classificazione acustica parziale, limitandola a singole zone urbanistiche del territorio, seguendo le indicazioni e la procedura contenute nell'art. 5. 4. Tutti gli impianti, compresi quelli soggetti alla VIA, alla disciplina IPPC, nonche' quelli di cui all'allegato B devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore o comunque entro la scadenza della rispettiva autorizzazione. 5. Fino all'approvazione del P.C.C.A. il livello sonoro di valutazione derivante da una o piu' sorgenti che si trovano in una zona acustica di almeno due classi superiore a quella del ricettore e' ammissibile purche' non sia superiore a piu' di 5dB(A) rispetto al valore limite di immissione della zona in cui si trova il ricettore. 6. La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in seguito a modifiche delle disposizioni statali e comunitarie.