Art. 19 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Entro 24 mesi dalla  pubblicazione  della  presente  legge,  o
comunque in concomitanza con la rielaborazione del P.U.C.,  i  comuni
adottano la proposta di P.C.C.A. 
    2.   Fino   all'approvazione   del   P.C.C.A.   si   applica   la
classificazione acustica di cui alla tabella 1 dell'allegato A.  Essa
individua la classe acustica per ciascuna  destinazione  urbanistica,
per la quale valgono i valori limite di  immissione  stabiliti  nella
tabella 3 del medesimo allegato. 
    3. Fino all'approvazione del P.C.C.A. il comune  puo'  effettuare
una classificazione acustica parziale,  limitandola  a  singole  zone
urbanistiche del territorio, seguendo le indicazioni e  la  procedura
contenute nell'art. 5. 
    4. Tutti gli impianti, compresi quelli soggetti  alla  VIA,  alla
disciplina IPPC, nonche' quelli di cui all'allegato B  devono  essere
adeguati alle disposizioni della presente legge entro sei mesi  dalla
sua entrata in vigore o comunque entro la scadenza  della  rispettiva
autorizzazione. 
    5. Fino  all'approvazione  del  P.C.C.A.  il  livello  sonoro  di
valutazione derivante da una o piu' sorgenti che si  trovano  in  una
zona acustica di almeno due classi superiore a quella  del  ricettore
e' ammissibile purche' non sia superiore a piu' di 5dB(A) rispetto al
valore limite di immissione della zona in cui si trova il ricettore. 
    6. La Giunta provinciale aggiorna,  sostituisce  o  modifica  gli
allegati  alla  presente  legge  in   seguito   a   modifiche   delle
disposizioni statali e comunitarie.