Art. 4 Norme tecniche di misura e di strumentazione 1. Le tecniche di rilevamento e misurazione del rumore devono assicurare la riproducibilita' e la confrontabilita' dei dati rilevati e delle valutazioni eseguite. Le modalita' per l'esecuzione delle misurazioni e le caratteristiche della strumentazione sono stabilite nell'allegato D.