Art. 4 
 
            Norme tecniche di misura e di strumentazione 
 
    1. Le tecniche di rilevamento e  misurazione  del  rumore  devono
assicurare  la  riproducibilita'  e  la  confrontabilita'  dei   dati
rilevati e delle valutazioni eseguite. Le modalita' per  l'esecuzione
delle misurazioni e  le  caratteristiche  della  strumentazione  sono
stabilite nell'allegato D.