Art. 7 Classificazione acustica delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali 1. Alle infrastrutture ferroviarie e stradali, agli aeroporti e agli eliporti si applica la normativa statale vigente. 2. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di nuove zone appartenenti alle classi acustiche I, II o III ad una distanza inferiore a 50 metri dal confine di proprieta' dei tracciati della ferrovia, dell'autostrada nonche' delle strade con un volume di traffico superiore a 3.000.000 di veicoli all'anno si applica la procedura di cui all'art. 6, comma 2. 3. Nell'elaborazione delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani d'azione si applica la normativa statale e comunitaria vigente. 4. La Giunta provinciale individua gli agglomerati, le infrastrutture stradali e ferroviarie, gli aeroporti e gli eliporti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.