Art. 7 
 
       Classificazione acustica delle infrastrutture stradali, 
                     ferroviarie ed aeroportuali 
 
    1. Alle infrastrutture ferroviarie e stradali, agli  aeroporti  e
agli eliporti si applica la normativa statale vigente. 
    2. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione  di  nuove  zone
appartenenti alle classi acustiche  I,  II  o  III  ad  una  distanza
inferiore a 50 metri dal confine di proprieta'  dei  tracciati  della
ferrovia, dell'autostrada nonche'  delle  strade  con  un  volume  di
traffico superiore a 3.000.000 di  veicoli  all'anno  si  applica  la
procedura di cui all'art. 6, comma 2. 
    3.  Nell'elaborazione  delle  mappature  acustiche,  delle  mappe
acustiche strategiche e dei piani d'azione si  applica  la  normativa
statale e comunitaria vigente. 
    4.  La  Giunta  provinciale   individua   gli   agglomerati,   le
infrastrutture stradali e ferroviarie, gli aeroporti e  gli  eliporti
tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.