Art. 2 
    1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge  regionale  29  novembre
2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante  alla  chiusura
dell'esercizio 2011 e'  determinato  in  € 839.976.929,97.  Alla  sua
copertura si provvede con la presente legge. 
    2.   Il   fondo   iniziale   di   cassa   e'   rideterminato   in
€ 1.138.691.992,52. 
    3. I residui attivi e passivi sono  rideterminati  negli  importi
singoli e complessivi riportati nell'allegata Tabella A.