Art. 2 1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell'esercizio 2011 e' determinato in € 839.976.929,97. Alla sua copertura si provvede con la presente legge. 2. Il fondo iniziale di cassa e' rideterminato in € 1.138.691.992,52. 3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell'allegata Tabella A.