Art. 4 
    1.  Conseguentemente  all'applicazione  del   saldo   finanziario
negativo, di cui all'articolo 2, e delle  reiscrizioni  derivanti  da
economie su stanziamenti di  spesa  finanziati  da  assegnazioni  con
vincolo di destinazione, di cui all'articolo 3, il disavanzo  di  cui
all'articolo 5 della legge  regionale  14  aprile  2012,  n.  14,  e'
rideterminato in  € 2.446.922.426,00.  Di  detto  ammontare  e'  dato
riscontro: 
    a) per € 30.000.000,00  nell'allegato  «Quadro  dimostrativo  del
rispetto del vincolo  relativo  all'indebitamento  autorizzato»  alla
legge regionale 18 marzo 2011, n. 8; 
    b)  per  € 2.416.922.426,00  nella  tabella  F  «Riscontro  degli
impegni complessivamente assunti negli esercizi  precedenti  al  2011
per  spese  di   investimento   da   finanziarsi   mediante   ricorso
all'indebitamento, a fronte  dei  quali  non  si  e'  proceduto  alla
contrazione  dei  relativi  prestiti  autorizzati»,   allegata   alla
presente legge. 
    2. Per far fronte al maggior disavanzo  determinatosi  a  seguito
dell'applicazione  delle  definitive  risultanze  contabili  relative
all'esercizio 2011, la Giunta regionale  e'  autorizzata  per  l'anno
2012  a  contrarre  prestiti   nella   forma   di   mutui,   prestiti
obbligazionari  o  altre  forme  di  indebitamento  consentite  dalla
legislazione  vigente,  d'importo  complessivo   non   superiore   ad
€ 788.945.470,06  (upb  E0174)  alle  medesime  condizioni   di   cui
all'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2012, n. 14. 
    3. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al  comma  2,
comprensivo  dei  corrispondenti  oneri  fiscali,  e'   previsto   in
€ 47.229.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi  2013
e 2014 nella parte spesa  del  bilancio  pluriennale  2012-2014  (upb
U0199). 
    4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui
all'articolo 1 della  legge  regionale  6  aprile  2012,  n.  13,  e'
rideterminato in complessivi € 2.446.922.426,00, al netto  di  quanto
necessario  al  rifinanziamento  dell'estinzione   di   prestiti   in
ammortamento.