Art. 4 1. Conseguentemente all'applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all'articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'articolo 3, il disavanzo di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2012, n. 14, e' rideterminato in € 2.446.922.426,00. Di detto ammontare e' dato riscontro: a) per € 30.000.000,00 nell'allegato «Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato» alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 8; b) per € 2.416.922.426,00 nella tabella F «Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2011 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all'indebitamento, a fronte dei quali non si e' proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati», allegata alla presente legge. 2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell'applicazione delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2011, la Giunta regionale e' autorizzata per l'anno 2012 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore ad € 788.945.470,06 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2012, n. 14. 3. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e' previsto in € 47.229.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199). 4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, e' rideterminato in complessivi € 2.446.922.426,00, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell'estinzione di prestiti in ammortamento.