Art. 5 
 
                       Accensione di prestiti 
 
    1. Per il finanziamento  di  spese  per  investimento  la  Giunta
regionale e' autorizzata a contrarre, per  l'anno  finanziario  2013,
uno o piu' prestiti, a  medio  o  lungo  termine,  con  le  modalita'
ritenute piu' opportune, per un ammontare massimo di euro  47.000.000
ad un tasso non superiore al tasso IRS a quindici anni, aumentato  di
4 punti percentuale, per un periodo di ammortamento non  superiore  a
venticinque anni (UPB 1.05.01.10 Accensione di  prestiti  a  medio  e
lungo termine). 
    2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1,  previsto  in
complessivi euro 1.879.000 per l'anno 2013, euro 4.701.500 per l'anno
2014 ed euro 6.611.500 per l'anno 2015, trova copertura per la  quota
interessi nella UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi) e  per  la  quota
capitale nella UPB 1.15.1.30 (Quota capitale per ammortamento  mutui)
dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione  per
il  triennio  2013/2015  e  alle  corrispondenti  UPB   dei   bilanci
successivi.