Art. 5 Accensione di prestiti 1. Per il finanziamento di spese per investimento la Giunta regionale e' autorizzata a contrarre, per l'anno finanziario 2013, uno o piu' prestiti, a medio o lungo termine, con le modalita' ritenute piu' opportune, per un ammontare massimo di euro 47.000.000 ad un tasso non superiore al tasso IRS a quindici anni, aumentato di 4 punti percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a venticinque anni (UPB 1.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine). 2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 1.879.000 per l'anno 2013, euro 4.701.500 per l'anno 2014 ed euro 6.611.500 per l'anno 2015, trova copertura per la quota interessi nella UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi) e per la quota capitale nella UPB 1.15.1.30 (Quota capitale per ammortamento mutui) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2013/2015 e alle corrispondenti UPB dei bilanci successivi.