Art. 7 
Variazioni concernenti  autorizzazioni  di  spesa  relative  a  leggi
  regionali entrate in vigore  dopo  la  presentazione  al  Consiglio
  regionale del bilancio 
    1. Ai sensi dell'art. 29,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
30/2009, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con proprie
deliberazioni, le variazioni al bilancio disposte da leggi  regionali
entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale  e  la
cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista nel medesimo.