Art. 7 Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio 1. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 30/2009, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio disposte da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale e la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista nel medesimo.