Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalita' istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56". Art. 1. 1. I richiedenti le sovvenzioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, cosi' come modificato dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22, devono essere suddivisi nelle seguenti due categorie: a) organismi che svolgono attivita' di sviluppo e di assistenza nei riguardi dei lavoratori agricoli, nonche' organismi che curano lo sviluppo e l'assistenza nel campo della cooperazione agricola; b) altri organismi, associazioni ed enti che richiedano sovvenzioni per attivita' gestionali o per specifici programmi rivolti all' agricoltura regionale. 2. Con la deliberazione della giunta regionale di assegnazione delle sovvenzioni o, in caso di delega ai sensi dell'art. 6, comma 1-quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificata dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, nell'ambito del documento programmatico di cui all'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 18/1996, devono essere fissate le rispettive aliquote dello stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio da destinarsi a ognuna delle due categorie di cui al comma 1. Art. 2. 1. Con l'atto di cui all'art. 1, comma 2, devono essere fissate le aliquote dello stanziamento, riservato alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), da assegnarsi rispettivamente a favore delle organizzazioni professionali agricole (OO.PP.AA.) e a favore degli organismi che operano nel settore della cooperazione agricola. Art. 3. 1. Lo stanziamento destinato alle OO.PP.AA., deve essere ulteriormente ripartito, riservandone il 10% agli organismi operanti istituzionalmente a livello regionale e il 90% a quelli operanti a livello provinciale. 2. Per tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), l'80% dello stanziamento rispettivamente riservato deve essere suddiviso tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di imprese agricole, a ognuno di essi aderente, la cui Produzione Lorda Vendibile (P.L.V.) annua risulti superiore a 40 milioni di lire; il residuo 20% deve invece essere suddiviso tra i richiedenti medesimi in proporzione al numero di imprese agricole aderenti con P.L.V. uguale o inferiore a detto importo di lire 40 milioni. La sovvenzione totale da assegnare a ciascuna organizzazione od organismo richiedente deve risultare pertanto dalla somma dei due importi cosi' ricavati. 3. Per la determinazione della P.L.V. si deve fare riferimento al volume di affari determinato ai fini I.V.A. maggiorato, qualora non gia' conteggiati, dei redditi complementari, degli aiuti agro-ambientali e agro-forestali e delle integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente. 4. Il numero di imprese agricole aderenti a ogni organizzazione professionale od organismo cooperativistico, suddiviso nei predetti due scaglioni di P.L.V. cosi' come determinati ai sensi dei commi 2 e 3, deve essere all'uopo comunicato dai soggetti medesimi, mediante dichiarazione a firma del proprio legale rappresentante. Art. 4. 1. Per la concessione delle sovvenzioni ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), l'ammontare delle sovvenzioni medesime deve essere determinato in uguale misura percentuale rispetto alla spesa ammissibile, sia per quanto riguarda le spese gestionali che per i programmi specifici; detta percentuale non puo' comunque eccedere il 90% della spesa ammissibile stessa. Art. 5. 1. E' ammessa la compensazione degli importi tra le ripartizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 qualora ricorrano condizioni di disponibilita' di fondi all'interno delle ripartizioni medesime. Art. 6. 1. Ai fini di una valutazione complessiva, devono essere prese in considerazione le domande pervenute alla direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno, a termini di legge. Art. 7. 1. Il regolamento approvato con il decreto del presidente della giunta regionale 5 luglio 2000, n. 0228/Pres., registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000, al registro n. 1, foglio n. 30, e' abrogato. TONDO