Regolamento  recante  i  criteri per la concessione delle sovvenzioni
per  finalita' istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art.
1, lettere a) e c), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56".
                               Art. 1.
    1.  I  richiedenti  le  sovvenzioni  di  cui alle lettere a) e c)
dell'art.  1  della  legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, cosi' come
modificato dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22, devono essere
suddivisi nelle seguenti due categorie:
      a) organismi che svolgono attivita' di sviluppo e di assistenza
nei riguardi dei lavoratori agricoli, nonche' organismi che curano lo
sviluppo e l'assistenza nel campo della cooperazione agricola;
      b) altri   organismi,   associazioni  ed  enti  che  richiedano
sovvenzioni  per  attivita'  gestionali  o  per  specifici  programmi
rivolti all' agricoltura regionale.
    2.  Con  la  deliberazione della giunta regionale di assegnazione
delle  sovvenzioni  o,  in caso di delega ai sensi dell'art. 6, comma
1-quater,  della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo
modificata dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 30 marzo 2001,
n.  10,  nell'ambito  del  documento programmatico di cui all'art. 6,
comma  1,  della  medesima  legge regionale n. 18/1996, devono essere
fissate  le  rispettive  aliquote  dello  stanziamento  dell'apposito
capitolo  di  bilancio  da destinarsi a ognuna delle due categorie di
cui al comma 1.
                               Art. 2.
    1.  Con  l'atto di cui all'art. 1, comma 2, devono essere fissate
le  aliquote  dello  stanziamento,  riservato  alla  categoria di cui
all'art.  1,  comma  1,  lettera  a), da assegnarsi rispettivamente a
favore  delle  organizzazioni  professionali agricole (OO.PP.AA.) e a
favore  degli  organismi  che  operano nel settore della cooperazione
agricola.
                               Art. 3.
    1.   Lo   stanziamento  destinato  alle  OO.PP.AA.,  deve  essere
ulteriormente  ripartito, riservandone il 10% agli organismi operanti
istituzionalmente  a  livello  regionale e il 90% a quelli operanti a
livello provinciale.
    2.  Per  tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
l'80%   dello  stanziamento  rispettivamente  riservato  deve  essere
suddiviso tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di imprese
agricole,  a  ognuno  di  essi  aderente,  la  cui  Produzione  Lorda
Vendibile  (P.L.V.)  annua risulti superiore a 40 milioni di lire; il
residuo  20%  deve invece essere suddiviso tra i richiedenti medesimi
in  proporzione  al  numero  di  imprese agricole aderenti con P.L.V.
uguale o inferiore a detto importo di lire 40 milioni. La sovvenzione
totale   da   assegnare   a   ciascuna  organizzazione  od  organismo
richiedente deve risultare pertanto dalla somma dei due importi cosi'
ricavati.
    3. Per la determinazione della P.L.V. si deve fare riferimento al
volume  di  affari determinato ai fini I.V.A. maggiorato, qualora non
gia'    conteggiati,   dei   redditi   complementari,   degli   aiuti
agro-ambientali  e  agro-forestali  e  delle  integrazioni al reddito
previste dalla normativa vigente.
    4.  Il  numero di imprese agricole aderenti a ogni organizzazione
professionale  od  organismo cooperativistico, suddiviso nei predetti
due scaglioni di P.L.V. cosi' come determinati ai sensi dei commi 2 e
3,  deve  essere  all'uopo comunicato dai soggetti medesimi, mediante
dichiarazione a firma del proprio legale rappresentante.
                               Art. 4.
    1.  Per  la  concessione  delle  sovvenzioni  ai  soggetti di cui
all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  l'ammontare  delle sovvenzioni
medesime   deve  essere  determinato  in  uguale  misura  percentuale
rispetto  alla  spesa  ammissibile,  sia per quanto riguarda le spese
gestionali  che per i programmi specifici; detta percentuale non puo'
comunque eccedere il 90% della spesa ammissibile stessa.
                               Art. 5.
    1.  E' ammessa la compensazione degli importi tra le ripartizioni
di  cui  agli  articoli  1,  2, 3 e 4 qualora ricorrano condizioni di
disponibilita' di fondi all'interno delle ripartizioni medesime.
                               Art. 6.
    1. Ai fini di una valutazione complessiva, devono essere prese in
considerazione   le   domande   pervenute  alla  direzione  regionale
dell'agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno, a termini di legge.
                               Art. 7.
    1.  Il  regolamento approvato con il decreto del presidente della
giunta  regionale 5 luglio 2000, n. 0228/Pres., registrato alla Corte
dei  conti  il  21 agosto  2000,  al  registro n. 1, foglio n. 30, e'
abrogato.
                                TONDO