Art. 2.
                          Insindacabilita'
    1.   I  consiglieri  regionali  non  possono  essere  chiamati  a
rispondere  per  le  opinioni  espresse  e i voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
    2.  Nelle  fattispecie  di  cui al comma 1 sono comprese tutte le
attivita'  che  costituiscono  esplicazione,  in  aula e negli organi
interni  del  consiglio, delle funzioni consiliari tipiche, ovverosia
le  attribuzioni  direttamente  affidate al consiglio regionale dallo
statuto  speciale,  dalla Costituzione e da altre fonti normative cui
lo  statuto  e  la  Costituzione  rinviano, che si estrinsecano nella
presentazione  di  progetti di legge, emendamenti, ordini del giorno,
mozioni  e risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni, in qualsiasi
espressione di voto, in interventi e in ogni altro atto consiliare.
    3.  Nelle fattispecie di cui al comma 1 sono altresi' comprese le
attivita', connesse alla funzione di consigliere e collegate da nesso
funzionale  all'esercizio delle funzioni consiliari tipiche di cui al
comma 2,  anche  se  espletate  al  di fuori dell'aula e degli organi
interni del consiglio.
    4.  Il  consiglio  regionale  e'  l'organo  competente a valutare
l'insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  e  dei voti dati da un
proprio componente.