Art. 2. Insindacabilita' 1. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 sono comprese tutte le attivita' che costituiscono esplicazione, in aula e negli organi interni del consiglio, delle funzioni consiliari tipiche, ovverosia le attribuzioni direttamente affidate al consiglio regionale dallo statuto speciale, dalla Costituzione e da altre fonti normative cui lo statuto e la Costituzione rinviano, che si estrinsecano nella presentazione di progetti di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni, in qualsiasi espressione di voto, in interventi e in ogni altro atto consiliare. 3. Nelle fattispecie di cui al comma 1 sono altresi' comprese le attivita', connesse alla funzione di consigliere e collegate da nesso funzionale all'esercizio delle funzioni consiliari tipiche di cui al comma 2, anche se espletate al di fuori dell'aula e degli organi interni del consiglio. 4. Il consiglio regionale e' l'organo competente a valutare l'insindacabilita' delle opinioni espresse e dei voti dati da un proprio componente.