Art. 2.
                               Compiti
 
   1.  Il  comitato  e'  sede di partecipazione permanente degli enti
locali alla complessiva attivita' della Regione nei rapporti  di  cui
al titolo IX dello statuto.
   2. Il comitato:
     a)  formula  proposte per armonizzare l'azione degli enti locali
con gli obiettivi della prorammazione regionale;
     b) esprime pareri in ordine alle iniziative per la riforma delle
autonomie locali;
    c)  formula  proposte  per  conseguire  la migliore utilizzazione
delle risorse finanziarie;
     d)  esprime  pareri  sulle  ipotesi  di  delegazione di funzioni
amministrative a province, comuni e comunita' montane.