Art. 2. Compiti 1. Il comitato e' sede di partecipazione permanente degli enti locali alla complessiva attivita' della Regione nei rapporti di cui al titolo IX dello statuto. 2. Il comitato: a) formula proposte per armonizzare l'azione degli enti locali con gli obiettivi della prorammazione regionale; b) esprime pareri in ordine alle iniziative per la riforma delle autonomie locali; c) formula proposte per conseguire la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie; d) esprime pareri sulle ipotesi di delegazione di funzioni amministrative a province, comuni e comunita' montane.