Art. 3. Composizione 1. Il comitato di intesa e' nominato con deliberazione della giunta regionale, ed e' composto: a) dal presidente della giunta regionale; b) dal vice presidente della giunta regionale; c) dall'assessore regionale agli affari generali; d) da tre consiglieri regionali designati dal consiglio regionale; e) dai presidenti delle amministrazioni provinciali e dei consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi; f) dai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia e dei comuni di Lecco e di Lodi; g) da tre rappresentanti designati dalla sezione lombarda dell'associazione nazionale comuni italiani; h) da tre rappresentanti designati dalla delegazione lombarda dell'unione nazionale comuni ed enti montani; i) dai dirigenti dei servizi enti locali, segreteria della Giunta, affari istituzionali e legislativi, legale e del contenzioso e bilancio; l) dagli assessori interessati, ove gli argomenti da discutere siano di loro pertinenza. 2. Il comitato e' presieduto dal presidente della giunta regionale, ovvero, in sua assenza, dal vice presidente della giunta regionale o, in assenza di entrambi, dall'assessore agli affari generali. 3. Il comitato di intesa, che dura in carica cinque anni, viene rinnovato entro sei mesi dal rinnovo del consiglio regionale. 4. Sino all'insediamento del nuovo comitato di intesa, i relativi compiti sono esercitati da quello uscente. 5. Funge da segretario del comitato un impiegato regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, assegnato al servizio enti locali del settore affari generali.