Art. 3.
                             Composizione
 
   1.  Il  comitato  di  intesa  e'  nominato con deliberazione della
giunta regionale, ed e' composto:
     a) dal presidente della giunta regionale;
     b) dal vice presidente della giunta regionale;
     c) dall'assessore regionale agli affari generali;
     d)   da   tre  consiglieri  regionali  designati  dal  consiglio
regionale;
     e)  dai  presidenti  delle  amministrazioni  provinciali  e  dei
consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi;
     f)  dai  sindaci dei comuni capoluoghi di provincia e dei comuni
di Lecco e di Lodi;
     g)  da  tre  rappresentanti  designati  dalla  sezione  lombarda
dell'associazione nazionale comuni italiani;
     h)  da  tre  rappresentanti designati dalla delegazione lombarda
dell'unione nazionale comuni ed enti montani;
     i)  dai  dirigenti  dei  servizi  enti  locali, segreteria della
Giunta, affari istituzionali e legislativi, legale e del  contenzioso
e bilancio;
     l)  dagli  assessori interessati, ove gli argomenti da discutere
siano di loro pertinenza.
   2.   Il   comitato  e'  presieduto  dal  presidente  della  giunta
regionale, ovvero, in sua assenza, dal vice presidente  della  giunta
regionale  o,  in  assenza  di  entrambi,  dall'assessore agli affari
generali.
   3.  Il  comitato  di intesa, che dura in carica cinque anni, viene
rinnovato entro sei mesi dal rinnovo del consiglio regionale.
   4.  Sino all'insediamento del nuovo comitato di intesa, i relativi
compiti sono esercitati da quello uscente.
   5.  Funge  da  segretario  del  comitato un impiegato regionale di
qualifica funzionale non inferiore all'ottava, assegnato al  servizio
enti locali del settore affari generali.