Art. 2.
                          Programma annuale
 
   1.  Il  programma  annuale  e'  approvato  con  deliberazione  del
consiglio regionale e deve indicare:
     a) gli ambiti di intervento prioritario;
     b) i criteri di ammissibilita' dei progetti;
    c)  i  soggetti  abilitati  a  presentare  le domande ai fini del
finanziamento;
     d) la misura del contributo regionale;
     e)  gli  adempimenti e i termini per la richiesta dei contributi
stessi;
     f)  le  procedure e i termini per l'istruttoria delle domande da
parte della giunta regionale;
     g) gli adempimenti successivi a carico dei beneficiari.