Art. 2. Programma annuale 1. Il programma annuale e' approvato con deliberazione del consiglio regionale e deve indicare: a) gli ambiti di intervento prioritario; b) i criteri di ammissibilita' dei progetti; c) i soggetti abilitati a presentare le domande ai fini del finanziamento; d) la misura del contributo regionale; e) gli adempimenti e i termini per la richiesta dei contributi stessi; f) le procedure e i termini per l'istruttoria delle domande da parte della giunta regionale; g) gli adempimenti successivi a carico dei beneficiari.