Art. 3.
                         Istruttoria tecnica
 
   1.  L'istruttoria  tecnica dei progetti da finanziare e' svolta da
un apposito gruppo di lavoro, costituito ai sensi dell'art. 33, legge
regionale  1  agosto  1979,  n.  42 "Ordinamento dei servizi e degli
uffici della giunta  regionale"  con  decreto  del  presidente  della
giunta regionale.
   2.  Il  gruppo  di lavoro di cui al precedente comma e' formato da
funzionari regionali e potra' eventualmente avvalersi, se necessario,
di  esperti  designati  dalle  associazioni  degli enti locali, senza
oneri a carico del bilancio regionale.
   3.   Nell'ambito   dell'istruttoria  tecnica  dei  progetti  viene
acquisito  l'avviso  di  tutti  i  servizi  regionali   eventualmente
competenti  in relazione al rilascio di autorizzazioni o pareri della
regione.