Art. 3. Istruttoria tecnica 1. L'istruttoria tecnica dei progetti da finanziare e' svolta da un apposito gruppo di lavoro, costituito ai sensi dell'art. 33, legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale" con decreto del presidente della giunta regionale. 2. Il gruppo di lavoro di cui al precedente comma e' formato da funzionari regionali e potra' eventualmente avvalersi, se necessario, di esperti designati dalle associazioni degli enti locali, senza oneri a carico del bilancio regionale. 3. Nell'ambito dell'istruttoria tecnica dei progetti viene acquisito l'avviso di tutti i servizi regionali eventualmente competenti in relazione al rilascio di autorizzazioni o pareri della regione.