Art. 4.
               Individuazione delle opere da finanziare
 
   1.  La  giunta  regionale,  sulla  base  dei criteri stabiliti dal
programma  di  cui  al  precedente  art.   2   e   delle   risultanze
dell'istruttoria  tecnica  di  cui  al precedente art. 3, approva con
propria deliberazione, sentita la competente commissione  consiliare,
l'elenco delle opere da finanziare ai sensi dei precedenti articoli 1
e 2.
   2. L'approvazione di tale elenco assume gli effetti di:
     a)  concessione  del contributo regionale, nella misura indicata
per ogni opera;
     b)  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed
 
urgenza.
   3. L'approvazione dell'elenco tiene luogo altresi' del rilascio di
tutte  le  autorizzazioni  o  parerei  tecnici  di  competenza  della
regione, relativamente ai vincoli ivi espressamente indicati.