Art. 4. Individuazione delle opere da finanziare 1. La giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal programma di cui al precedente art. 2 e delle risultanze dell'istruttoria tecnica di cui al precedente art. 3, approva con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, l'elenco delle opere da finanziare ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2. 2. L'approvazione di tale elenco assume gli effetti di: a) concessione del contributo regionale, nella misura indicata per ogni opera; b) dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza. 3. L'approvazione dell'elenco tiene luogo altresi' del rilascio di tutte le autorizzazioni o parerei tecnici di competenza della regione, relativamente ai vincoli ivi espressamente indicati.