Art. 5. Adempimenti 1. Il mancato rispetto degli adempimenti o dei termini a carico dei beneficiari di cui alla lettera g) del precedente art. 2 comporta la revoca del contributo regionale. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni le somme corrispondenti ai contributi revocati sulla base di quanto disposto dal precedente primo comma possono, nell'ambito delle finalita' espressamente autorizzate, essere utilizzati per finanziare i progetti del programma riferito all'anno immediatamente successivo, qualora l'impegno venga perfezionato entro l'anno seguente a quello di iscrizione in bilancio del relativo stanziamento. 3. La revoca e' disposta con deliberazione della giunta regionale, che provvede altresi' all'utilizzo delle relative somme ai sensi di quanto disposto dal precedente secondo comma o all'acquisizione di esse al bilancio regionale.