Art. 5.
                             Adempimenti
 
  1. Il mancato rispetto degli adempimenti o dei termini a carico dei
beneficiari di cui alla lettera g) del precedente art. 2 comporta  la
revoca del contributo regionale.
   2.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  27  della legge
regionale  31  marzo  1978,  n.  34  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  le  somme  corrispondenti  ai contributi revocati sulla
base  di  quanto  disposto  dal  precedente  primo   comma   possono,
nell'ambito   delle   finalita'   espressamente  autorizzate,  essere
utilizzati per finanziare i progetti del programma riferito  all'anno
immediatamente successivo, qualora l'impegno venga perfezionato entro
l'anno seguente a quello  di  iscrizione  in  bilancio  del  relativo
stanziamento.
   3. La revoca e' disposta con deliberazione della giunta regionale,
che provvede altresi' all'utilizzo delle relative somme ai  sensi  di
quanto  disposto  dal  precedente secondo comma o all'acquisizione di
esse al bilancio regionale.