Art. 6. Programma 1988 1. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 2, e' approvato il programma annuale per il 1988 come risulta dall'allegato A) alla presente legge. 2. Per l'esercizio finanziario 1988 sono concessi a favore degli enti locali e loro associazioni contributi in capitale nella misura prevista dall'allegato A), per opere da finanziare con mutui della Cassa Depositi e Prestiti, relative agli ambiti dell'approvvvigionamento idrico e delle fognature e degli impianti di depurazione di cui all'allegato A).