Art. 6.
                            Programma 1988
 
  1.  In deroga a quanto previsto dal precedente art. 2, e' approvato
il programma annuale per il 1988 come risulta dall'allegato  A)  alla
presente legge.
   2.  Per  l'esercizio finanziario 1988 sono concessi a favore degli
enti locali e loro associazioni contributi in capitale  nella  misura
prevista  dall'allegato  A),  per opere da finanziare con mutui della
Cassa    Depositi    e     Prestiti,     relative     agli     ambiti
dell'approvvvigionamento idrico e delle fognature e degli impianti di
depurazione di cui all'allegato A).