Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
   1.  In  relazione  a  quanto  disposto  dal  precedente  art. 6 e'
autorizzata per l'esercizio finanziario  1988  a  favore  degli  enti
locali  e  loro  associazioni  che,  usufruendo  di mutui della Cassa
Depositi e Prestiti, realizzano opere nell'ambito:
     a) dell'approvvigionamento idrico;
     b) della fognatura e della depurazione;
la  concessione  di  contributi  in capitale di complessive L. 12.100
milioni di cui L. 4.000  milioni  per  le  finalita'  previste  dalla
precedente  lettera  a)  e L. 8.100 milioni per le finalita' previste
dalla precedente lettera b).
   2.  Al  finanziamento  dell'onere complessivo di L. 12.100 milioni
previsto dal precedente primo comma si provvede mediante impiego  per
pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
cap. 2.5.2.1.2.958. "Fondo globale per il finanziamento  delle  spese
di investimento derivante da provvedimenti legislativi finanziate con
mutui" iscritto nello stato di previsione delle  spese  del  bilancio
per l'esercizio finanziario 1988.
   3.  In  conseguenza  di quanto disposto dal precedente primo comma
del precedente articolo al bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
     a) Stato di previsione della spesa, Parte II;
     a1)  la  dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap.
2.4.5.4.5.2163 "Contributi in capitale a favore degli enti locali per
interventi  nell'ambito  dell'approvvigionamento idrico finanziati da
mutui della Cassa Depositi e Prestiti" e' incrementata  di  L.  4.000
milioni;
     a2)  la  dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap.
2.4.5.5.3.2164 "Contributi in capitale a favore degli enti locali per
interventi  nell'ambito  delle  fognature e depurazioni finanziate da
mutui della Cassa Depositi e Prestiti" e' incrementata di lire  8.100
milioni.