Art. 7. Norma finanziaria 1. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 6 e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 a favore degli enti locali e loro associazioni che, usufruendo di mutui della Cassa Depositi e Prestiti, realizzano opere nell'ambito: a) dell'approvvigionamento idrico; b) della fognatura e della depurazione; la concessione di contributi in capitale di complessive L. 12.100 milioni di cui L. 4.000 milioni per le finalita' previste dalla precedente lettera a) e L. 8.100 milioni per le finalita' previste dalla precedente lettera b). 2. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 12.100 milioni previsto dal precedente primo comma si provvede mediante impiego per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.5.2.1.2.958. "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivante da provvedimenti legislativi finanziate con mutui" iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988. 3. In conseguenza di quanto disposto dal precedente primo comma del precedente articolo al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni: a) Stato di previsione della spesa, Parte II; a1) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.5.4.5.2163 "Contributi in capitale a favore degli enti locali per interventi nell'ambito dell'approvvigionamento idrico finanziati da mutui della Cassa Depositi e Prestiti" e' incrementata di L. 4.000 milioni; a2) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.5.5.3.2164 "Contributi in capitale a favore degli enti locali per interventi nell'ambito delle fognature e depurazioni finanziate da mutui della Cassa Depositi e Prestiti" e' incrementata di lire 8.100 milioni.