Art. 8. Norma transitoria 1. La giunta regionale, con propria deliberazione provvede alla revoca dei contributi concessi in base alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 19 concernente "Programma di assegnazione di contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere finanziate con mutui della Cassa Depositi e Prestiti", nel caso in cui gli enti beneficiari, alla data prevista dall'allegato 1 alla medesima legge regionale 29 giugno 1987, n. 19, e successive modificazioni, non abbiano provveduto agli adempimenti ivi prescritti. 2. La giunta regionale puo' altresi' provvedere all'utilizzo delle relative somme per finanziare opere previste nel Programma annuale per il 1988, di cui al precedente art. 6, purche' il relativo impegno si perfezioni entro il 1988.