Art. 8.
                          Norma transitoria
 
   1.  La  giunta  regionale, con propria deliberazione provvede alla
revoca dei contributi concessi in base alla legge regionale 29 giugno
1987, n. 19 concernente "Programma di assegnazione di contributi agli
enti locali per l'esecuzione di  opere  finanziate  con  mutui  della
Cassa  Depositi  e  Prestiti",  nel caso in cui gli enti beneficiari,
alla data prevista dall'allegato 1 alla medesima legge  regionale  29
giugno   1987,   n.  19,  e  successive  modificazioni,  non  abbiano
provveduto agli adempimenti ivi prescritti.
   2. La giunta regionale puo' altresi' provvedere all'utilizzo delle
relative somme per finanziare opere previste  nel  Programma  annuale
per il 1988, di cui al precedente art. 6, purche' il relativo impegno
si perfezioni entro il 1988.