Art. 9. Clausola d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 29 aprile 1988 TABACCI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 20 aprile 1988 protocollo n. 22702/829). (Omissis). -------------------------------------------------------