Art. 9.
                          Clausola d'urgenza
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli articoli
127 della Costituzione e 43 dello  statuto  ed  entra  in  vigore  il
giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione Lombardia.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 29 aprile 1988
 
                               TABACCI
 
  (Approvata  dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1988 e
vistata dal commissario del Governo  con  nota  del  20  aprile  1988
protocollo n. 22702/829).
   (Omissis).
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