Art. 13. Revoca del contributo Il contributo di cui agli articoli 8 e seguenti sara' revocato con restituzione dello stesso, maggiorato degli interessi legali, nel caso di accertamento anche di una delle violazioni di cui all'art. 10. Rimane valida, se e' stata richiesta, la garanzia fidejussoria prevista dal gia' citato art. 11.