la seguente legge: Art. 1. 1. In considerazione della rilevanza che la regione Friuli-Venezia Giulia annette allo sviluppo degli aspetti turistici e di promozione economica connessi con i campionati del mondo di calcio che interessano la citta' di Udine, l'amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2458 del codice civile, di una societa' a responsabilita' limitata, avente nell'oggetto sociale l'organizzazione di servizi turistici e promozionali e di attivita' di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle manifestazioni che saranno effettuate nel Friuli-Venezia Giulia nel 1990 in concomitanza con i predetti campionati.