la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. In considerazione della rilevanza che la regione Friuli-Venezia
Giulia annette allo sviluppo degli aspetti turistici e di  promozione
economica   connessi  con  i  campionati  del  mondo  di  calcio  che
interessano  la  citta'  di  Udine,  l'amministrazione  regionale  e'
autorizzata  a promuovere la costituzione, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2458 del codice civile, di una societa'  a  responsabilita'
limitata,  avente  nell'oggetto  sociale  l'organizzazione di servizi
turistici e  promozionali  e  di  attivita'  di  supporto  tecnico  e
logistico  per  la  realizzazione  delle  manifestazioni  che saranno
effettuate nel Friuli-Venezia Giulia nel 1990 in concomitanza  con  i
predetti campionati.