Art. 2. 1. L'autorizzazione all'amministrazione regionale, per la costituzione della societa' di cui all'art. 1, e' concessa a condizione che l'iniziativa sia attuata con l'osservanza delle seguenti prescrizioni: a) che la Regione assuma e conservi nella costituenda societa' una posizione di maggioranza assoluta, in modo che la partecipazione di altri soggetti non superi mai, complessivamente, la misura del 49 per cento del capitale sociale; b) che la nomina del presidente del consiglio di amministrazione e quella del presidente del collegio sindacale, nonche' di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, siano riservate alla giunta regionale. 2. L'amministrazione regionale, in relazione alla partecipazione di controllo di cui al comma 1, e' altresi' autorizzata a concedere gratuitamente in uso alla societa' locali attrezzati dalla Regione in Udine, per l'espletamento dell'attivita' degli organi sociali.