Art. 2.
 
   1.   L'autorizzazione   all'amministrazione   regionale,   per  la
costituzione  della  societa'  di  cui  all'art.  1,  e'  concessa  a
condizione  che  l'iniziativa  sia  attuata  con  l'osservanza  delle
seguenti prescrizioni:
     a)  che  la Regione assuma e conservi nella costituenda societa'
una posizione di maggioranza assoluta, in modo che la  partecipazione
di  altri soggetti non superi mai, complessivamente, la misura del 49
per cento del capitale sociale;
     b) che la nomina del presidente del consiglio di amministrazione
e quella del presidente del collegio sindacale, nonche' di un sindaco
effettivo  e  di  un  sindaco  supplente, siano riservate alla giunta
regionale.
   2.  L'amministrazione  regionale, in relazione alla partecipazione
di controllo di cui al comma 1, e' altresi' autorizzata  a  concedere
gratuitamente in uso alla societa' locali attrezzati dalla Regione in
Udine, per l'espletamento dell'attivita' degli organi sociali.